bilancio-contabilita-rifiuto-fattura-elettronica-paIn materia di Bilancio e Contabilità l’esperto dell’argomento, il dottor Andrea Bufarale, risponde a un quesito riguardante le ipotesi di rifiuto della fattura elettronica da parte delle PA.


Questo il quesito:

E’ pervenuta a questo Ufficio una fattura elettronica che riporta un importo imponibile superiore rispetto a quello dell’effettiva prestazione erogata. Volevamo procedere con il rifiuto della stessa ma abbiamo letto che è stato emanato un nuovo decreto Ministeriale che prevede nuove ipotesi di rifiuto della fattura elettronica da parte delle Pubbliche Amministrazioni. Ci chiediamo ora come procedere correttamente alla gestione di tale fattispecie.

Risponde il dottor Andrea Bufarale.

Bilancio e Contabilità: il rifiuto della Fattura Elettronica da parte della PA

In effetti il Ministero dell’Economia e delle finanze ha emanato un Decreto (D.M. 24 agosto 2020, n. 132) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 22 ottobre u.s. che individua le cause che possono portare al rifiuto della fattura elettronica da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Occorre però subito chiarire un aspetto: le nuove disposizioni entreranno in vigore il prossimo 6 novembre e pertanto, in riferimento al caso proposto, possiamo affermare che si può ancora procedere con il rifiuto della fattura emessa con l’indicazione errata dell’importo imponibile al fine di consentire all’operatore economico di trasmettere alla Pa una nuova fattura “pulita” e corretta in tutti i suoi aspetti rispetto alla prestazione eseguita.

L’occasione di tale quesito, comunque, è importante per chiarire la portata delle nuove disposizioni emanate e che impatteranno il lavoro quotidiano delle Pubbliche Amministrazioni.

Le ipotesi di rifiuto valide

Nel decreto, infatti, che modifica il precedente D.M. 3 aprile 2013 n. 55, viene infatti previsto che le pubbliche amministrazioni non possono rifiutare le fatture elettroniche al di fuori dei seguenti casi:

a) fattura elettronica riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;

b) omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura ai sensi dell’art. 25, comma 2, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, tranne i casi di esclusione previsti dalla lettera a) del medesimo comma 2;

c) omessa o errata indicazione del codice di repertorio di cui al D.M. 21 dicembre 2009 del Ministero della Salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2010, da riportare in fattura ai sensi dell’art. 9-ter, comma 6, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125;

d) omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, del Decr. 20 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, attuativo del comma 2 dell’art. 29, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, nonchè secondo le modalità indicate nella Circ. 1 febbraio 2018, n. 2 del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute;

e) omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

I casi in cui le PA non possono rifiutare la Fattura Elettronica

Pertanto, esclusi tali casi espressamente previsti e come disciplinato dal successivo comma del Decreto in esame, le pubbliche amministrazioni non possono comunque rifiutare la fattura nei casi in cui gli elementi informativi possono essere corretti mediante le procedure di variazione di cui all’art. 26, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Si tratta a ben vedere proprio del caso di fatture emesse con importo imponibile o di imposta errato e per cui è necessaria una variazione per ricondurre le stesse nell’alveo della correttezza giuscontabile e pertanto assimilabile al caso proposto nell’odierna analisi.

Alla luce di quanto detto, a differenza di ciò che accade ora, a partire dal prossimo 6 novembre, la fattura elettronica con indicazione di imponibile e/o imposta errato, non potrà essere rifiutata ma dovrà essere corretta mediante l’emissione di una nota di credito/debito da parte dell’operatore economico coinvolto.

 


Fonte: articolo di Andrea Bufarale [tratto da risponde.leggiditalia.it]