istruttoria-antitrust-google-pubblicitaSecondo l’istruttoria dell’Antitrust Google può contare su una mole di dati e su strumenti tali per cui non lascia di fatto possibilità alla concorrenza sul fronte della pubblicità e della targetizzazione.


L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Google ipotizzando un abuso di posizione dominante.

La società infatti avrebbe violato l’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea per quanto riguarda:

  • la disponibilità e l’utilizzo dei dati per l’elaborazione delle campagne pubblicitarie di display advertising,
  • e lo spazio che editori e proprietari di siti web mettono a disposizione per l’esposizione di contenuti pubblicitari.

Abuso di posizione dominante di Google nel mercato della pubblicità online: l’istruttoria dell’Antitrust

Nel cruciale mercato della pubblicità online, che Google controlla anche grazie alla sua posizione dominante su larga parte della filiera digitale, l’Autorità contesta alla società l’utilizzo discriminatorio dell’enorme mole di dati raccolti attraverso le proprie applicazioni, impedendo agli operatori concorrenti nei mercati della raccolta pubblicitaria online di poter competere in modo efficace.

In particolare, Google sembrerebbe aver posto in essere una condotta di discriminazione interna-esterna, rifiutandosi di fornire le chiavi di decriptazione dell’ID Google ed escludendo i pixel di tracciamento di terze parti.

Allo stesso tempo avrebbe utilizzato elementi traccianti che consentono di rendere i propri servizi di intermediazione pubblicitaria in grado di raggiungere una capacità di targhettizzazione che alcuni concorrenti altrettanto efficienti non sono in grado di replicare.

La raccolta pubblicitaria online in Italia nel 2019

Occorre considerare che la raccolta pubblicitaria online nel 2019 ha registrato in Italia un valore di oltre 3,3 miliardi, che rappresenta attualmente il 22% delle risorse del settore dei media, e il solo display advertising un fatturato superiore a 1,2 miliardi.

Per importanza, la raccolta pubblicitaria online costituisce, in termini di valore, la seconda fonte di ricavi del settore dei media.

Cookie, banner e pop-up

Attraverso i cookie inseriti insieme a banner, pop-up o altre forme di messaggi pubblicitari visibili durante la consultazione di un sito web è possibile per inserzionisti, agenzie e intermediari pubblicitari acquisire dati rilevanti per la scelta di consumo dell’utente e personalizzare così le successive campagne, orientando il posizionamento dei messaggi sui contenuti di interesse del singolo utente.

Oltre a questi dati rilevanti, Google dispone di molteplici strumenti che consentono di ricostruire in maniera dettagliata il profilo dei soggetti cui indirizzare i messaggi pubblicitari.

Si tratta:

  • del sistema operativo mobile Android, installato sulla gran parte degli smartphone utilizzati in Italia
  • del browser per dispositivi Chrome mobile, per la ricerca in mobilità,
  • e del browser per personal computer Chrome,
  • infine dei servizi di cartografia e di navigazione Google Maps/Waze e di tutti gli altri servizi erogati attraverso Google ID (gmail, drive, docs, sheet, Youtube).

Impatto deleterio sulla concorrenza

Le condotte che saranno investigate dall’Autorità sembrano avere un significativo impatto sulla concorrenza nei diversi mercati della filiera del digital advertising con ampie ricadute sui competitor e sui consumatori.

L’assenza di concorrenza nell’intermediazione del digital advertising, infatti, potrebbe ridurre le risorse destinate ai produttori di siti web e agli editori. Impoverendo così la qualità dei contenuti diretti ai clienti finali.

Inoltre, l’assenza di una effettiva competizione basata sui meriti potrebbe scoraggiare l’innovazione tecnologica per lo sviluppo di tecnologie e tecniche pubblicitarie meno invasive per i consumatori.

Il 27 ottobre l’Autorità ha condotto accertamenti ispettivi nelle sedi di Google, avvalendosi della collaborazione dei militari della Guardia di Finanza.

A questo link il testo completo del provvedimento.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it