Il TAR della Lombardia, in una recente Sentenza, si è occupato dello stravolgimento di un PEF nell’ambito di un bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio di rimozione, trasporto e deposito/custodia dei veicoli per un Comune.
Al centro della controversia c’è la presunta violazione del principio di immodificabilità dell’offerta in fase di valutazione di anomalia. Mentre il Comune sostiene che il PEF può formare oggetto di soccorso istruttorio.
Ecco cosa ha stabilito la Sentenza del TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 24 settembre 2020, n. 1690.
Stravolgimento del PEF in fase di bando di gara
L’operatore economico poi rivelatosi aggiudicatario ha presentato un PEF che prevedeva costi per € 144.270.00. Ed una previsione di entrata di € 220.010,00, rispetto ad un valore presunto della concessione di € 70.000,00.
Secondo il TAR il rapporto formale tra PEF ed offerta, se ne sottolinea la stretta connessione con l’offerta, allo stesso tempo ne viene esclusa la sua natura di componente dell’offerta.
In buona sostanza si considera alla stregua di documento contenente la dimostrazione dell’esattezza delle valutazioni poste a base del calcolo di convenienza economica dell’affare.
Anche in sede di valutazione dell’attendibilità dell’offerta vige il principio di immodificabilità dell’offerta. E che di conseguenza in sede di verifica di congruità, è consentita la modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo, rispetto alle giustificazioni già fornite. Come pure l’aggiustamento delle singole voci di costo, per sopravvenienze di fatto o normative ovvero al fine di porre rimedio a originari e comprovati errori di calcolo.
Non si consente invece lo stravolgimento dell’entità dell’offerta economica e della struttura dell’offerta tecnica con la sostituzione del valore generale delle entrate e delle uscite.
In conclusione la giurisprudenza più recente (Cons. Stato, V, 21/02/2020 n. 1327), al quale il Collegio si conforma, ha chiarito in merito che
“in ogni caso il soccorso istruttorio attiene alla sanatoria di difformità e carenze formali e facilmente riconoscibili, mentre nel caso di specie la rimodulazione del PEF denota una carenza sostanziale dell’offerta. Ed infatti non può che ribadirsi come, anche a volere sottolineare l’autonomia formale del PEF dall’offerta, è indubbia la connessione teleologica del primo con la seconda (Cons. Stato, V, 11 dicembre 2019, n. 8411), con il logico corollario che una sua radicale modifica incide inevitabilmente in termini di inattendibilità dell’offerta stessa”.
A questo link il testo completo della Sentenza.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it