Anno di prova e formazione docenti neoassunti: le regole per l’anno scolastico 2020/2021 fornite di recente dal MIUR.
Il Ministero dell’istruzione ha illustrato la bozza di circolare sull’anno di formazione e prova rivolto ai docenti neo-assunti o che hanno ottenuto un passaggio di ruolo per l’anno scolastico 2020/2021.
Anno di prova e formazione docenti neoassunti: regole per A.S. 2020/2021
Rispetto allo scorso anno le principali innovazioni su anno di prova e formazione per i docenti neoassunti nel 2020/2021 riguardano:
- un’attività formativa straordinaria sui temi della didattica digitale integrata. Si tratta di materiali video, complessivamente 7 filmati predisposti dall’INDIRE, fruibili on line, che affrontano le principali problematiche didattiche emerse nelle istituzioni scolastiche durante l’emergenza.
- l’eliminazione del visiting (ovvero le visite a scuole innovative) come alternativa ai laboratori
Fasi e durata
Confermato per il resto l’impianto della formazione definito dal DM 850/2015 pari a 50 ore così articolate:
- Incontri iniziali e di restituzione finale pari a 6 ore
- attività online su piattaforma per un impegno forfettario di 20 ore
- laboratori formativi in presenza pari a 12 ore
- attività di peer to peer con i tutor per 12 ore complessive
I materiali della formazione straordinaria sulla didattica digitale saranno fruibili dal 2 settembre, mentre l’apertura delle attività tradizionali in piattaforma Indire è prevista entro il 30 novembre.
Al termine dell’anno di formazione e prova il Dirigente Scolastico procede a valutare il personale docente in periodo di formazione e di prova, sentito il parere del comitato per la valutazione dei docenti e il tutor che ha seguito il docente neo-assunto.
La platea di docenti che sono tenuti a svolgere il percorso formativo
Si tratta in particolare dei:
- neoassunti a tempo indeterminato al primo anno di servizio;
- assunti a tempo indeterminato negli anni precedenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione o che non abbiano potuto completarlo;
- docenti che hanno avuto valutazione finale negativa e devono ripetere il periodo di prova (possibilità che viene data solo 1 volta);
- e coloro che hanno ottenuto il passaggio di ruolo.
Chi non dovrà svolgerlo
Non dovranno invece svolgere il periodo di prova i docenti:
- che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado di nuova immissione in ruolo;
- che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo e abbiano già svolto il periodo di formazione e prova nel medesimo ordine e grado;
- destinatari di nuova assunzione a tempo indeterminato che abbiano già superato il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, compreso l’eventuale percorso FIT ex DDG 85/2018;
- che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo ordine e grado, nonché i docenti già titolari di posto comune/sostegno destinatari di nuova assunzione a tempo indeterminato da altra procedura concorsuale su posto comune/sostegno del medesimo ordine e grado.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it