appalti-revoca-aggiudicazione-per-difficolta-finanziarie-della-paSull’interessante argomento si è pronunciato di recente il Consiglio di Stato, con una Sentenza che farà senz’altro discutere.


Appalti: legittimità della revoca dell’aggiudicazione di una gara nell’ipotesi di difficoltà finanziarie della PA.

Il Consiglio di Stato (sentenza n. 4514/2020), in materia di Appalti, si pronuncia sulla legittimità della revoca dell’aggiudicazione di una gara per la realizzazione di un’opera pubblica nell’ipotesi in cui venga a mancare la provvista finanziaria posta a base dell’appalto stesso.

Ecco i fatti e i motivi della pronuncia.

I fatti

La ricorrente partecipava alla gara classificandosi al primo posto della graduatoria e veniva, pertanto, invitata a trasmettere la documentazione necessaria alla stipula del contratto.

Nella perdurante inerzia dell’Amministrazione, l’Impresa chiedeva la nomina di un commissario ad acta ma prima che questa intervenisse il Comune di comunicava l’avvio del procedimento di annullamento d’ufficio di tutta la gara.

Si rilevava che l’intervento oggetto di appalto era stato programmato in “overbooking”, vale a dire in eccesso rispetto alla dotazione finanziaria e che la Regione non aveva adottato alcun decreto di copertura finanziaria.

Così il Comune revocava definitivamente il bando di gara.

Appalti: revoca aggiudicazione per difficoltà finanziarie della PA

Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità della revoca dell’aggiudicazione definitiva.

In pratica la perdita della copertura finanziaria prevista originariamente per un’opera pubblica rappresenta una circostanza che giustamente:

“può indurre l’amministrazione a rivalutare i motivi di interesse pubblico sottesi all’affidamento di un contratto. E dunque riconducibile alla principale ipotesi di revoca di provvedimenti amministrativi”.

Tuttavia bisogna fare attenzione:

” […] le condizioni di criticità economica che hanno reso legittima la revoca (ovvero la carenza di risorse finanziarie), in realtà erano già conosciute dal Comune. Quantomeno a far data dalla nota con cui la Regione aveva diffidato l’ente locale ad avviare l’esecuzione degli interventi oggetto di finanziamento”.

Pertanto questo avrebbe dovuto indurre lo stesso Ente a verificare la sussistenza delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell’appalto.

Questo significa che, se da un lato è giustificata la revoca dell’Appalto non lo è l’annullamento.

Pertanto la PA in questione risulta condannata a risarcire il danno subito dalla ditta aggiudicataria.

A questo link il testo completo della Sentenza.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it