L’Arbitro bancario Finanziario (ABF) appena riformato sarà uno strumento in più per la tutela dei consumatori. Ecco chi è e come opera e cosa succederà al suo funzionamento dal 1° ottobre prossimo.
Riforma dell’Arbitro Bancario Finanziario dal giorno 1 ottobre 2020: ecco come funziona d’ora in poi questo strumento.
L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un organismo che rientra nei sistemi di risoluzione alternativa, i c.d. ADR, e si occupa di dirimere le liti fra consumatori e banche/finanziarie relative a operazioni e servizi bancari/finanziari.
La particolarità di questi sistemi è la rapidità e l’economicità con cui gestiscono i contenziosi.
È stato introdotto dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262 (cosiddetta legge sul risparmi) che ha modificato il Testo unico bancario, al quale i clienti di banche e intermediari finanziari possono rivolgersi con un reclamo in caso di controversie.
L’Arbitro è un organismo indipendente e imparziale che opera attraverso sette Collegi giudicanti composti ognuno da 5 membri:
- tre nominati dalla Banca d’Italia;
- uno dall’associazione di categoria dei consumatori e dell’imprese;
- e uno dall’associazione bancaria o dalla categoria alla quale l’intermediario finanziario appartiene.
Con la sua riforma cosa cambia da Ottobre?
Cosa cambia con l’Arbitro Bancario Finanziario dall’1 di ottobre 2020?
La disciplina di dettaglio sul funzionamento del sistema ABF e sulla procedura di ricorso è contenuta nelle disposizioni della Banca d’Italia del 18 giugno 2009 (aggiornate ad agosto 2020).
Dal 1° ottobre 2020, entrerà così in vigore la riforma dell’ABF.
Tra le novità:
- aumento del valore delle controversie di cui si potrà occupare l’ABF: da 100.000 a 200.000 euro
- i contenziosi non devono riguardare vicende accadute più di 6 anni prima dalla data di presentazione del ricorso.
Un consumatore può ricorrere all’ABF, solo nel caso in cui, dopo aver presentato un reclamo alla banca o all’intermediario, trascorsi 60 giorni, non ha ricevuto alcuna risposta o ha ricevuto una risposta insoddisfacente. Il consumatore può presentare ricorso entro un massimo di 12 mesi dalla data di presentazione del reclamo.
L’ABF trasmette il ricorso alla banca/intermediario, che dovrà rispondere con le proprie controdeduzioni entro 30 giorni, al termine dei quali il consumatore ha 25 giorni di tempo per ribattere. A questo punto, l’ABF comunica alle parti la chiusura del fascicolo. A partire da questa data, l’ABF avrà 90 giorni di tempo per pronunciarsi sull’esito della lite. È possibile opporsi alla pronuncia, rivolgendosi al tribunale ordinario.
Tuttavia la pronuncia dell’ABF non è vincolante. Ciò significa che le parti possono comunque adire il tribunale ordinario, se non soddisfatte dell’esito. Vero è che, sebbene la pronuncia dell’ABF, non sia vincolante, la banca/intermediario ha 30 giorni di tempo per adeguarsi. In caso contrario, l’ABF ne darà notizia sul proprio sito, dove rimarrà pubblicata per 5 anni. La banca/intermediario, a sua volta, dovrà pubblicarla sul proprio sito per 6 mesi.
Il ricorso all’ABF non necessita dell’assistenza di un avvocato.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it