A decidere sull’annullamento della Deliberazione dell’ANAC sul tema dell’Inconferibilità degli Incarichi Pubblici è stato il TAR del Lazio.
Oggetto del ricorso al TAR Lazio (7297/2020) è la deliberazione a firma del Presidente dell’ANAC in data 4 marzo 2020, n. 233 «relativa all’accertamento di una situazione di inconferibilità di cui all’art. 4 del D.Lgs. 39/2013.
Il provvedimento dell’ANAC è stato adottato il 4 marzo e comunicato il 4 giugno 2020 in ragione della sospensione dei termini procedimentali conseguenti all’art. 103, comma 1, D.L. n. 18 del 17 marzo 2020.
Inconferibilità Incarichi Pubblici: il TAR Lazio si pronuncia sul provvedimento ANAC
Al riguardo i ricorrenti osservano che l’Autorità avrebbe potuto adottare maggiore cautela, in considerazione della risonanza internazionale in un settore globale come quello marittimo-portuale, anche in ragione del fatto che il provvedimento è stato adottato sulla scorta di una “denuncia”, e di una mera interlocuzione scritta consistente in un’unica richiesta inviata all’AdSP e all’esponente, il quale si è premurato peraltro di produrre anche un parere pro-veritate redatto da uno dei sottoscritti difensori …: nessuna audizione, nessun ulteriore atto endoprocedimentale, nessun tentativo di maggiore interlocuzione rispetto a una decisione assunta sin dal marzo 2020 e comunicata a distanza di mesi non appena cessata la sospensione dei termini dei procedimenti.
I giudici, dunque, richiamano l’Autorità alle stretta interpretazione delle norma affermando che non è consentita all’ANAC un’applicazione estensiva.
Conclusioni
In definitiva la norma applicata (art. 4 del dlgs 39/2013), contrariamente a quanto sostiene l’ANAC, non può essere interpretata come norma generale a presidio del conflitto di interessi, limitandosi la stessa a disciplinare il caso, ivi tipizzato, del conferimento di incarico da parte di una amministrazione o ente che regola o finanzia l’ente in cui il destinatario ha svolto un incarico nel biennio precedente.
A ciò deve aggiungersi che, trattandosi di conflitto di interessi che deve sussistere ed essere rilevabile al momento del conferimento, è precluso all’ANAC di intervenire in fattispecie in cui l’ipotetico conflitto di interessi non sussista nel momento genetico del rapporto ma sopraggiunga, in ipotesi, nella fase funzionale, per di più in ragione di un mutamento di giurisprudenza che, in quanto tale, in una materia quale quella in esame, non può che essere maturato con specifico riferimento alle singole fattispecie ivi di volta in volta esaminate.
Il che, per inciso, rende pertinente e rilevante anche l’ulteriore argomentazione per cui, nel caso di specie, il dott. D’Agostino non aveva deleghe gestionali in TTP al momento della nomina a Presidente di AdSP. E non si era formata, né era prevedibile si formasse, la giurisprudenza restrittiva sul tema, citata dall’ANAC.
A parere del Collegio non può, allo scopo, utilizzarsi l’istituto dell’inconferibilità, azionato dall’ANAC, non potendosi dilatare ad libitum le maglie della disposizione normativa di cui all’art. 4 D.Lgs. 39/2013, finendo col piegare uno strumento tipico per il raggiungimento di un fine atipico.
A questo link il testo completo della Sentenza.
Fonte: articolo di Santo Fabiano
E… il tempo perso, il costo della causa, il discredito internazionale del ricorrente? Se non si affronta il tema dei costi e dei danni, almeno per i casi di palese speciosità di questi interventi, chiunque abbia il minimo di autorità per farlo continuerà a farlo: e chi paga sarà sempre “pantalone”: