riduzione-imu-2020Un Comune, ha confermato, nel proprio regolamento IMU aggiornato alla L. 27 dicembre 2019, n. 160 appena approvato, la riduzione del 50% del tributo per gli immobili concessi in comodato d’uso ai parenti in linea retta entro il primo grado (come previsto dalla Legge di Stabilità 2016 – art. 1, comma 10, L. 28 dicembre 2015, n. 208). Esso chiede se, in base alla nuova normativa introdotta dal 1 gennaio 2020, tale agevolazione sia riconoscibile al dichiarante anche senza la registrazione del contratto di comodato.


Per rispondere al quesito proposto non possiamo che riprendere testualmente la previsione di cui all’art. 1, comma 747, Legge di Bilancio per il 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160) che ha istituito la c.d. “Nuova IMU” a decorrere dal 1 gennaio 2020 abrogando le previgenti disposizioni in materia di componente IMU dell’Imposta Unica Comunale (IUC).

Riduzione IMU 2020

La richiamata disposizione infatti prevede che “la base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi ….. c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato”.

Pertanto, anche a seguito delle precisazioni offerte dal Dipartimento delle finanze con propria Ris. 17 febbraio 2016, n. 1/DF emanata sull’impianto normativo della “vecchia IMU” (che sostanzialmente è ripreso dalla nuova normativa), non possiamo che affermare che tale beneficio può essere concesso, in materia di IMU, solamente nel caso in cui l’immobile venga concesso in comodato d’uso tra parenti in linea retta entro il primo grado, alle condizioni stabilite, soltanto previa stipula e registrazione di apposito contratto di comodato, escludendo, al momento, altre possibilità di riconoscere l’agevolazione di cui trattasi.

 


Fonte: articolo di Andrea Bufarale [tratto da risponde.leggiditalia.it]