Finalmente è arrivato anche il credito d’imposta relativamente alle commissioni sostenute relativamente ai pagamenti elettronici sui POS.
Credito di Imposta per commissioni sostenute sui POS dagli Esercenti. A partire dal primo luglio scorso è stato riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate in relazione ai pagamenti elettronici ricevuti da privati.
Possono fruire del credito d’imposta tutti gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni purché i ricavi/compensi nel periodo d’imposta precedente siano inferiore a 400.000 €.
Credito di Imposta per commissioni sostenute sui POS dagli Esercenti
Il credito d’imposta si applica alle commissioni “addebitate” relativamente all’incasso tramite strumenti di pagamento elettronici (carte di credito/bancomat) nei confronti di “consumatori finali”.
Dunque non rientrano nell’agevolazione le commissioni addebitate con riferimento alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA.
Il credito d’imposta spetta nella misura del 30% delle commissioni addebitate in base al criterio di cassa.
L’esercente/professionista riceverà, da parte del prestatore dei servizi di pagamento una comunicazione con l’elenco e le informazioni delle transazioni effettuate nel mese di riferimento.
Tale credito risulterà utilizzato esclusivamente in compensazione tramite F24 a partire dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa utilizzando il codice tributo 6916.
L’esercente deve conservare, per un periodo pari a 10 anni dall’anno in cui il credito d’imposta è stato utilizzato, la documentazione relativa alle commissioni addebitate.
I dati che devono essere trasmessi nella comunicazione all’Agenzia delle Entrate comprendono:
- Codice fiscale dell’esercente;
- Mese e anno di addebito;
- Numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
- Il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento;
- Importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riferite a consumatori finali;
- Ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.
L’invio della comunicazione dovrà avvenire entro il ventesimo giorno entro del mese successivo al periodo di riferimento utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (Sid).
In caso di errori o di omissioni nella comunicazione, gli interessati potranno correggere i dati trasmessi, oppure annullare la trasmissione.
La comunicazione di annullamento deve essere inviata entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it