soccorso-istruttorio-offerta-economicaEcco una riflessione sul Soccorso Istruttorio nell’Offerta Economica elaborata dal Dottor Luca Leccisotti.


Credevo che l’art. 83 comma 9 del Nuovo Codice Appalti fosse scritto in maniera corretta ed in lingua italiana:

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.”

  • CON ESCLUSIONE DI QUELLE AFFERENTI
  • ALL’OFFERTA ECONOMICA
  • ALL’OFFERTA TECNICA

Convenite con me che il soccorso istruttorio non è consentito per l’offerta economica?

Soccorso Istruttorio nell’Offerta Economica: il parere del TAR di Torino

Non la pensa in questo modo il Tar Torino con la sentenza del 5 luglio 2020 n.444.

Cosa è accaduto: era stata indetta una procedura selettiva ad evidenza pubblica tramite il mercato elettronico per la pubblica amministrazione per l’affidamento della fornitura di servizi software per la durata di 36 mesi.

Il RUP in fase di controllo delle offerte economiche pervenute, aveva rilevato che un operatore economico aveva inserito un dato numerico molto basso in relazione alla fornitura di 36 mesi. In riferimento a questo dato anomalo nell’offerta economica il RUP aveva attivato il soccorso istruttorio(Sic!).

L’operatore economico interpellato in fase di soccorso istruttorio aveva inviato la comunicazione con la quale precisava che il dato numerico inserito era errato e pertanto ne rettificava il numero.

Il ricorrente (giustamente) ha impugnato tale modificazione del prezzo inserito sostenendo che non era rispettato il principio della immodificabilità dell’offerta economica.

Il Tar ha respinto tale ricorso sancendo che:

  • La resistente avesse la facoltà di regolarizzare l’offerta economica
  • L’operazione di rettifica di un solo dato numerico palesemente non voluto, ovvero errato, è finalizzata a ricostruire l’originaria volontà dell’operatore economico al momento della formulazione dell’offerta.

Condiderazioni finali

Ripubblico la norma per una attenta lettura:

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica,…omississ”

Io non riesco ad essere d’accordo con il Tar Torino.

A voi le conclusioni, buon lavoro.

 


Fonte: articolo di Luca Leccisotti