Può costare caro alla PA temporeggiare: una Sentenza della Cassazione molto interessante detta delle precise regole sull’argomento.
Ritardo nell’assunzione di un Dipendente Pubblico: la Cassazione interviene tramite l’Ordinanza della Sez. Lavoro, 2020, n. 16665.
Nel caso in esame un dipendente pubblico del settore scolastico (che può essere esempio per tutto il comparto pubblico) lamentava la violazione dei D.M. n. 263 del 2000 e D.M. n. 146 del 2001.
In parole povere la PA di riferimento aveva ritardato le procedure per l’assunzione del suddetto dipendente, generando secondo il ricorrente un danno economico.
Ritardo nell’assunzione di un Dipendente Pubblico: il parere della Cassazione
Secondo quanto dichiarato dalla Cassazione la tardiva assunzione nel Pubblico Impiego genera un danno da responsabilità contrattuale, previsto dall’articolo 1218 del Codice Civile.
Secondo i giudici:
“mentre chi agisce a titolo di adempimento rispetto al corrispettivo dovuto per un rapporto di lavoro già esistente è tenuto solo ad addurre tale preesistenza del contratto, oltre all’offerta della prestazione ex articolo 1217 del Codice Civile, chi agisca lamentando il ritardo serbato dalla pubblica amministrazione nell’assumerlo, ha diritto al risarcimento, purché risulti il verificarsi di un danno, oltre che la ricorrenza dei presupposti della mora della controparte nel procedere alla sua assunzione“.
E inoltre:
“rispetto a tale danno si deve considerare che chi persegue l’assunzione non necessariamente è disoccupato […] tenuto conto anche del permanere della disponibilità delle energie lavorative, deve ritenersi che tra i fattori normali di identificazione del pregiudizio, vi sia anche la mancanza di occupazione che si accompagni alla tardiva assunzione“.
Pertanto:
“il danno, dal punto di vista economico, consiste, oltre che in eventuali costi secondari – esborsi effettuati per intraprendere altre attività lavorative, ad esempio –, nel fatto che l’interessato sia rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo ed abbia consequenzialmente perduto retribuzioni che avrebbe percepito ove assunto dalla pubblica amministrazione, oppure nella sua occupazione a condizioni economiche meno favorevoli di quelle che si sarebbero avute se vi fosse stato adempimento all’obbligo di immissione in ruolo“.
A questo link il testo completo della Sentenza.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it