A imporre questa decisione è il Consiglio di stato, Sez. VI, con la sentenza del 24 luglio 2020 n. 4741.
Legittimo il risarcimento per il danno subito dai genitori dell’alunno disabile nel caso di mancata concessione di un numero di ore di insegnamento adeguato nel corso dell’anno scolastico.
A stabilirlo il Consiglio di Stato in una recente Sentenza: eccone le motivazioni.
Ricordiamo che la figura dell’Insegnante di Sostegno è stata introdotta nella scuola dell’obbligo italiana ai sensi della Legge 4 agosto 1977, n. 517, articolo 7, in materia di “Norme sulla valutazione degli alunni e sull’abolizione degli esami di riparazione nonche’ altre norme di modifica dell’ordinamento scolastico“
Risarcimento all’alunno disabile che si vede tagliare ore di Sostegno
Nel caso in esame il Tar per la Campania aveva accolto il ricorso presentato dai genitori di un alunno disabile.
Secondo il ricorso il mancato riconoscimento del sostegno integrale al figlio, aveva causato danni esistenziali sia agli stessi genitori che al minore. Il quale, in particolare, non aveva potuto godere della piena soddisfazione di bisogni di sviluppo, istruzione e partecipazione alla vita scolastica e relazionale.
Dopo l’esame del Consiglio di Stato, i giudici amministravi hanno dato ragione ai genitori per i seguenti motivi, citando la Sentenza:
“In particolare, deve essere evidenziato che il diritto all’istruzione del minore disabile è un diritto fondamentale da rispettare con rigore ed effettività e che la mancata fruizione della piena assegnazione delle ore di sostegno si traduce nell’impossibilità di godere del supporto necessario a garantire la soddisfazione piena dei di lui bisogni di sviluppo, istruzione e partecipazione alla vita collettiva, onde la lesione della correlativa situazione soggettiva di vantaggio, di rango costituzionale, dà luogo al diritto al risarcimento del danno esistenziale ex articolo 2059 c.c.
Inoltre, la natura dell’interesse leso consente il ricorso alla prova per presunzioni degli effetti dannosi prodotti e il ricorso a valutazioni anche equitative della quantificazione del danno”.
Pertanto si riconosce il risarcimento dei danni arrecati al minore e ai genitori, posto a carico dell’amministrazione scolastica.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it