5g-tar-sindaco-messinaIl Tar di Catania ha accolto il ricorso di Vodafone contro un’ordinanza del Sindaco di Messina che aveva vietato la sperimentazione e l’installazione del 5G nel territorio comunale.


L’ordinanza sindacale n.133, emessa il 27 aprile scorso richiamava il “principio di precauzione sancito e riconosciuto dall’Unione Europea” e ordinava il divieto a chiunque di sperimentare, installare e diffondere sul territorio del Comune di Messina impianti con tecnologia 5G in attesa di dati scientifici più aggiornati fra i quali la nuova classificazione della cancerogenesi delle radiofrequenze 5G annunciata dall’International Agency for Research on Cancer e prendendo in riferimento i dati scientifici più aggiornati e già disponibili sugli effetti delle radiofrequenze, che evidenziano l’estrema pericolosità per la salute dell’uomo.

5G, il TAR sospende l’ordinanza Sindaco di Messina

Il Tribunale ha affermato che

la valutazione sui rischi connessi all’esposizione derivante dagli impianti di telecomunicazioni è di esclusiva pertinenza dell’A.R.P.A., organo deputato al rilascio del parere prima dell’attivazione della struttura” e che “la materia in esame non si presta a essere regolata mediante ordinanza sindacale”.

Il tribunale, inoltre a sostegno della propria decisione richiama il recente decreto legge. 16 luglio 2020, n. 76, che al comma 6 dell’art. 38 espressamente prevede che

“I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico”.

Lo stesso articolo esclude

“la possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell’articolo 4”.

La disposizione, a giudizio dei giudici amministrativi, recependo la giurisprudenza consolidata, sancisce, per l’illegittimità di un divieto generalizzato alla installazione degli impianti del genere e l’impossibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti in una materia la cui competenza è riservata allo Stato.

Il TAR, inoltre ravvisa un “periculum in mora” per la società telefonica, in ragione della natura del servizio di pubblica utilità esercitato, il cui potenziamento è stato peraltro oggetto di recenti misure straordinarie ai sensi dell’art. 82 del d.l. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia).

Il provvedimento è il primo, dopo l’emanazione del decreto legge e certamente avrà un seguito in considerazione del crescente numero di amministrazioni locali che si dichiarano contrarie all’installazione di impianti 5g la cui incolumità non risulta in modo certo e definitivo.

 

 


Fonte: articolo di Santo Fabiano