A un Comune sono arrivate lamentele sulla mancata trasmissione via streaming delle sedute di Consiglio Comunale in modalità remota. Quali sono le regole da seguire?
L’art. 73, comma 1, del D.L. “Cura Italia” 17 marzo 2020 n. 18 denominato “semplificazioni in materia di organi collegiali” recita testualmente che
“al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”.
Sedute Consiglio Comunale: regole su trasmissione via streaming
Pertanto, la normativa emergenziale che ha consentito lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali degli Enti Locali in modalità “da remoto” anche in assenza di apposita regolamentazione dell’Ente pone una serie di questioni e di paletti nella sua applicazione:
- tale possibilità, in assenza di regolamentazione, è valida fino alla cessazione dello Stato di emergenza (attualmente al 31 luglio p.v.);
- i criteri, per ciò che concerne nello specifico lo svolgimento del Consiglio Comunale, devono essere preventivamente fissati da apposito decreto del Presidente del Consiglio (o del Sindaco se non previsto dalla legge o dallo Statuto);
- deve essere garantita l’adeguata pubblicità delle sedute.
In linea generale, tanto la normativa sulla privacy (il garante si è espresso con un parere abbastanza datato nel marzo 2002) che il Ministero dell’Interno (con un primo parere del 20 dicembre 2004 ed un successivo molto più recente del 28 giugno 2018) hanno chiarito la possibilità della ripresa, registrazione e diffusione delle immagini delle sedute consiliari, previa l’adozione di apposita regolamentazione ed informativa resa ai presenti.
Il Ministero dell’Interno, nel primo parere più datato del 2004, addirittura prevedeva, in assenza di regolamentazione, la possibilità di disciplinare la fattispecie, volta per volta, da parte del Presidente del Consiglio.
Conclusioni
Detto tutto ciò, possiamo affermare che, almeno fino alla cessazione dello Stato di Emergenza ed in assenza di regolamentazione nonché di previsione normativa specifica, il Presidente del Consiglio (o il Sindaco qualora ricorra la fattispecie) può disciplinare con proprio decreto le specifiche modalità di registrazione, trasmissione e diffusione delle sedute consiliari che si svolgono con le modalità di cui al citato D.L. 18/2020 in modo da garantire quei criteri di trasparenza e pubblicità dallo stesso richiamati (es. diretta sul sito web del Comune, diretta facebook).
Lo stesso decreto potrà, ad esempio prevedere che la registrazione (e la conseguente diffusione extra canali istituzionali) non possa essere effettuata in proprio né dai consiglieri comunali e né dai cittadini che assistono virtualmente alla seduta.
Successivamente, qualora l’Ente terminato lo Stato di Emergenza, decida di dotarsi di apposita regolamentazione per lo svolgimento dei lavori anche in modalità “da remoto”, potrà procedere alla registrazione, trasmissione e diffusione delle immagini esclusivamente con le modalità che saranno ivi disciplinate.
Fonte: articolo di Andrea Bufarale [tratto da risponde.leggiditalia.it]