I chiarimenti dell’Ispettorato riguardano il divieto di licenziamento stabilito dall’articolo 46 del DL 18/2020 come modificato dall’articolo 80 del DL 34/2020.
Covid-19 e divieto di licenziamento: ecco le ultime novità illustrate dall’Ispettorato del Lavoro. La questione attiene l’esatta individuazione dell’ambito applicativo dell’art. 46 del D.L. n. 18/2020 e cioè se possa o meno essere ricompresa l’ipotesi di licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione.
Si ricorda che in caso di motivi economici il lavoratore ha diritto alla Naspi.
Covid-19 e divieto di licenziamento
Secondo l’Ispettorato eve preliminarmente essere evidenziato che il legislatore ha inteso conferire alla norma un carattere generale. Con la conseguenza che devonoritenersi ricomprese nel suo alveo tutte le ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art.3 della L. n. 604/1966.
Così anche l’ipotesi in argomento deve essere ascritta alla fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Atteso che l’inidoneità sopravvenuta alla mansione impone al datore di lavoro la verifica in ordine alla possibilità di ricollocare il lavoratore in attività diverse riconducibili a mansioni equivalenti o inferiori, anche attraverso un adeguamento dell’organizzazione aziendale.
L’obbligo di repechage rende, pertanto, la fattispecie in esame del tutto assimilabile alle altre ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Si deve ovviamente considerare che la legittimità della procedura di licenziamento non può prescindere dalla verifica in ordine alla impossibilità di una ricollocazione in mansioni compatibili con l’inidoneità sopravvenuta.
Pertanto, si ritiene che la disciplina prevista dagli articoli 46 e 103 del D.L. n. 18/2020 riguardi anche i licenziamenti per sopravvenuta inidoneità alla mansione.
A questo link il testo completo della nota.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it