Alcune indicazioni emerse da un quesito in merito all’incremento del fondo risorse decentrate per gli Enti Locali.
Richiamato il D.M. 17 marzo 2020, emanato in attuazione dell’art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. Decreto “Crescita”), e della relativa circolare esplicativa, nulla è stato chiarito in merito al corretto calcolo per l’incremento del fondo risorse decentrate in caso di numero dipendenti maggiore rispetto a quello del 31/12/2018.
Aumento che peraltro non concorre al limite di cui all’art. 23, comma 2, D.lgs 25 maggio 2017, n. 75. Quindi come si calcolano le quote, come si gestiscono nell’anno e nell’esercizio successivo, quali valori si devono prendere a riferimento?
Incremento del fondo risorse decentrate
L’art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. Decreto “Crescita“), al comma secondo ultimo paragrafo recita testualmente che “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018″.
La nuova normativa di cui trattasi introduce pertanto il concetto del c.d. “valore medio pro capite” quale base di calcolo per la definizione del limite al trattamento accessorio del personale dipendente.
I passaggi
Per forza di tale disposizione, le operazioni da compiere per definire il nuovo limite al trattamento accessorio così calcolato possono essere riassunte nei seguenti passaggi:
– stabilire il valore assoluto del fondo 2016 che è l’importo minimo del trattamento accessorio nel caso il numero dei dipendenti sia diminuito rispetto a quelli in servizio al 31.12.2018 (e sarà utilizzato soltanto in tale caso);
– determinare il valore assoluto dell’ammontare del trattamento accessorio del 2018;
– riconoscere il numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2020;
– dividere il trattamento accessorio del 2018 per il numero dei dipendenti al 31.12.2018 (si determina così il valore medio pro-capite);
– salvo in caso di riduzione di personale per cui si farà riferimento al fondo 2016, dal 2019 in poi, si farà riferimento al valore medio pro-capite;
Esempi di calcolo
Esemplificando, le operazioni sopra riportate e per rispondere alla domanda posta nel quesito possiamo proporre il seguente esempio di calcolo:
Dipendenti in servizio al 31.12.2018: 10
Trattamento accessorio 2018: EUR 10.000,00
Valore medio pro capite: EUR 1.000,00
Se si assume un dipendente nel 2020:
Trattamento accessorio diventa EUR 11.000,00
Si mantiene costante il valore medio pro capite (sempre EUR 1.000,00 = EUR 11.000/11 dipendenti)
Se i dipendenti diminuiscono nel 2020:
Si dovrebbe ridurre del valore medio pro capite ma scatta la salvaguardia rispetto al valore assoluto 2016 (tale assunto è stato ribadito anche dalla circolare esplicativa che così ha previsto:
“ciò significa che il predetto limite iniziale (del valore medio pro capite rispetto al personale in servizio al 31.12.2018) non è oggetto di riduzioni in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza dell’art. 33 del D.L 34/2019“.
Si consiglia, inoltre, di valutare, a partire dal 2020 (e così per ogni anno a venire), ed una volta definito il valore medio pro capite con riferimento al 2018, di considerare il fondo per il salario accessorio non più come una somma fissa e stabile ma soggetta a fluttuazioni anche nel corso di ogni singolo esercizio al verificarsi di eventuali assunzioni/cessazioni, al fine di mantenere, come da previsione normativa sopra richiamata, tale valore sempre costante (i principi contabili di cui agli allegati 4/2 e 5/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 che ci impongono di “fotografare” la situazione in un determinato momento dell’anno sono ormai incompatibili con la nuova disciplina).
Fonte: articolo di Andrea Bufarale [tratto da risponde.leggiditalia.it]