soccorso-istruttorio-impresa-mepaA fornire indicazioni su questa particolare materia è stato il TAR di Bari, con la Sentenza del 10 Giugno n. 835.


Niente Soccorso Istruttorio per l’Impresa che non sa utilizzare il MEPA: lo sostiene il TAR di Bari. Nel caso esaminato dai giudici un Comune aveva bandito un appalto per l’affidamento dei lavori di ampliamento della scuola materna, da affidarsi con il criterio del minor prezzo.

La procedura in esame si doveva svolgere mediante Richiesta di Offerta (R.D.O.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

Procedure di affidamento sul MEPA: verifica possesso dei requisiti.

La vicenda giuridica

Durante la procedura si sono palesate delle irregolarità da parte della Società esclusa. A sua difesa, l’Impresa ha sostenuto che nella pagina relativa alla documentazione amministrativa, mancavano gli appositi campi nei quali caricare la documentazione amministrativa richiesta al par. 11, lett. A), del Disciplinare di gara, con la sola eccezione del campo riservato al DGUE.

Pertanto secondo i ricorrenti la piattaforma MEPA non avrebbe consentito al concorrente di caricare i documenti amministrativi. E così avrebbe reso conseguentemente impossibile il rispetto della prescrizione di gara.

In merito i giudici hanno risposto che non è stata fornita prova alcuna di qualsivoglia effettivo malfunzionamento informatico della piattaforma M.E.P.A. che si sia verificato in specifica correlazione con la procedura di gara in esame.

La piattaforma in questione, infatti, consentiva a tutti i concorrenti invitati a partecipare alla gara di caricare, nella Sezione “Documentazione gara”, la documentazione amministrativa richiesta dal disciplinare di gara e non risulta che nessun altro concorrente abbia riscontrato problematiche simili a quelle lamentate dal ricorrente.

Ove tali problematiche si fossero concretamente verificate, occorreva che:

  • delle medesime fosse fornita evidenza formale ad es. con la produzione in giudizio di un avviso di malfunzionamento
  • oppure il rilascio di una certificazione fornita dal gestore dell’infrastruttura informatica che detto malfunzionamento attestasse, in rigorosa applicazione di noti e quieti principi in materia di onere probatorio ex art. 2697 c.c.

In assenza di simili riscontri, non vi sono elementi per distinguere, in via di pura ipotesi:

  • l’eventuale inadeguatezza del personale della società ricorrente nel presentare la domanda di partecipazione
  • dal caso di un effettivo malfunzionamento informatico con effetto “bloccante” sulle concrete possibilità di presentare domanda di partecipazione.

Soccorso Istruttorio non ammesso per l’Impresa che non sa utilizzare il MEPA

Per quanto riguarda il soccorso istruttorio, è un istituto procedimentale non adottabile tutte le volte in cui si configurino in capo al partecipante obblighi di correttezza e oneri minimi di cooperazione. Ad esempio quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti.

Nel caso di specie, la società ricorrente, ad eccezione del DGUE, non ha caricato nulla della documentazione amministrativa richiesta dalla gara.

L’inesistenza di tali documenti non poteva essere colmata con il soccorso istruttorio. Questo in quanto, non avendo presentato neanche la domanda di partecipazione, l’impresa ricorrente non è riuscita sostanzialmente ad acquisire neanche lo status di partecipante alla gara nei cui confronti venire incontro con apposito soccorso istruttorio.

A questo link il testo completo della Sentenza.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it