Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto con la nuova ripartizione dei posti del concorso ordinario.
Concorso ordinario scuola secondaria: il Decreto Dipartimentale 649 del 3 giugno 2020 sulla ripartizione dei posti (con le annesse tabelle) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Arrivano dunque i nuovi nuovi prospetti di ripartizione dei posti per questa procedura: ecco i dettagli.
Concorso ordinario scuola secondaria: il Decreto sulla ripartizione dei posti
In primo luogo è stato stabilito che dal 15 giugno e fino al 31 luglio sarà possibile presentare le domande online sul sito del Ministero dell’Istruzione.
I posti messi a bando passano dai 25 mila previsti a 33 mila per effetto di una misura prevista nel “Decreto Rilancio”, decreto legge 34 del 19 maggio 2020 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Il bando è costituito da Decreto e allegati, con la tabella dei posti disponibili e le aggregazioni territoriali che sono state nuovamente pubblicate con il Decreto dipartimentale 649 del 3 giugno 2020, in considerazione dell’incremento da 25.000 a 33.000 posti.
Sul sito del Ministero è disponibile uno speciale dedicato a questo concorso.
I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso unicamente in modalità telematica. La domanda si fa attraverso l’applicazione «Piattaforma Concorsi e Procedure selettive» previo possesso delle credenziali SPID.
O in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio «Istanze on Line (POLIS)».
E’ richiesto il contributo di segreteria di euro 10,00 per ciascuna procedura.
Articolazione del concorso e modalità di partecipazione
Ogni candidato può presentare istanza in una sola regione e può accedere ad una sola classe di concorso per la secondaria di primo grado e ad una sola per la secondaria di II grado. Si può concorrere anche per i posti di sostegno, se si possiedono i requisiti. La classe A23 è esprimibile solo per la secondaria di I grado.
Tipologie di posto per cui si può concorrere
- posti corrispondenti alle classi di concorso
- o posti corrispondenti alle classi di concorso dei profili di ITP
- e infine posti di sostegno
Requisiti di accesso per le classi di concorso e i posti di Insegnante tecnico pratico (ITP)
- abilitazione all’insegnamento, anche se riferita a un grado di scuola diverso o altra classe di concorso + titolo di studio previsto per l’accesso alla classe di concorso. Non è necessario il requisito dei 24 CFU
- titolo di studio previsto per l’accesso alla classe di concorso + 24 crediti (CFU/CFA) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche
- per i posti di ITP basta il diploma che costituisce titolo di accesso sulla base della normativa vigente, fino al 2024/25 non è richiesto il possesso dei 24 CFU
Requisiti di accesso per i posti di sostegno
- abilitazione all’insegnamento + specializzazione per le attività di sostegno didattico
- titolo di studio previsto per l’accesso alla classe di concorso + 24 CFU/CFA + specializzazione per le attività di sostegno didattico
- per gli ITP: diploma che costituisce titolo di accesso sulla base della normativa vigente + specializzazione per le attività di sostegno didattico
Sono ammessi gli specializzandi iscritti al TFA di sostegno che conseguiranno il titolo entro il 15 luglio 2020
Prove di esame
Preselettiva:
È prevista laddove i candidati superino di 4 volte il numero dei posti e laddove non siano inferiori a 250.
È una prova computer based composta da quesiti a risposta multipla con 4 opzioni di risposta. Gli argomenti saranno:
- capacità logiche 20 quesiti
- comprensione del testo 20 quesiti
- normativa scolastica 10 quesiti
- conoscenza della lingua inglese livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue 10 quesiti
I quesiti sono estratti da una banca dati resa nota tramite pubblicazione sul sito del Ministero almeno 20 giorni prima dell’avvio delle sessioni della prova.
Durata: 60 minuti
Valutazione: 1 punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate
Ammissione alla 1° prova scritta: sono ammessi alla prova scritta un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso nella singola regione per ciascuna procedura. Sono, altresì, ammessi alla prova scritta coloro che conseguano il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi, nonché i soggetti di cui all’articolo 20, comma 2 – bis della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (La persona con handicap affetta da invalidità uguale o superiore all’80%).
Prove scritte
Le tracce delle prove sono nazionali, predisposte da un’apposita commissione istituita dal ministero dell’istruzione.
Sette giorni prima della somministrazione delle prove verranno pubblicate le relative griglie di valutazione, comuni a livello nazionale per ciascuna procedura
1° prova scritta
Quesiti: Da 1 a 3 quesiti relativi alle discipline della classe di concorso (disciplinati dall’allegato A).
Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova è svolta nella lingua oggetto di insegnamento.
La durata della prova è pari a 120 minuti.
Il punteggio massimo è 40 punti, per superare la prova bisogna ottenere almeno 28/40
2° prova scritta
La prova è costituita da due quesiti a risposta aperta
- 1° quesito = accertamento conoscenze e competenze antropo-psico-pedagogiche
- 2° quesito = accertamento delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento di ciascuna classe di concorso.
La durata della prova è pari a 60 minuti.
Il punteggio massimo è 40 punti, per superare la prova bisogna ottenere almeno 28/40
Prova orale:
I contenuti della prova fanno riferimento all’allegato A.
Si valuta la padronanza delle discipline, nonché la capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento alle TIC.
La prova orale ha una durata massima di 45 minuti, consiste nella progettazione di una attività didattica, comprensiva dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle TIC.
Per le classi di concorso A-24 e A-25 la prova orale è condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento.
La commissione accerta anche la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.
Il punteggio massimo è 40 punti, per superare la prova bisogna ottenere almeno 28/40
Prove di esame per i posti di sostegno
Prova scritta a carattere nazionale:
La prova scritta per i posti di sostegno è distinta per la scuola secondaria di primo e secondo grado. È articolata in due quesiti a riposta aperta inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità. La prova valuta la conoscenza dei contenuti e delle procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità.
La durata della prova è pari a 120 minuti
Il punteggio massimo è 40 punti, per superare la prova bisogna ottenere almeno 28/40
Prova orale:
La prova orale verte sui temi predisposti dalle commissioni giudicatrici, valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno all’alunno con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l’inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l’impiego delle TIC.
La prova accerta la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.
Ha una durata massima complessiva di 45 minuti.
Il punteggio massimo è 40 punti, per superare la prova bisogna ottenere almeno 28/40.
Valutazione dei titoli
Le commissioni giudicatrici assegnano ai titoli accademici, scientifici, professionali di cui all’Allegato C al Decreto Ministeriale il punteggio massimo complessivo di 20 punti. I titoli valutabili sono quelli previsti dall’Allegato C al Decreto Ministeriale e devono essere conseguiti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione (31 Luglio 2020).
Valore abilitante del concorso:
Risultano abilitati all’insegnamento coloro che conseguono una valutazione pari ad almeno 7/10 in ogni prova.
I vincitori di concorso
I vincitori una volta individuati scelgono la provincia e successivamente la scuola in cui effettuare il percorso annuale di formazione iniziale e prova. Se hanno superato il concorso sia per la classe di concorso che per il posto di sostegno devono optare per uno dei due.
Fonte: FLC CGIL