polizia-locale-cumulo-indennitaLa Corte dei Conti, per quanto riguarda la Polizia Locale, si pronuncia sul cumulo dell’indennità di ordine pubblico con quella di servizio esterno.


La decisione arriva grazie alla delibera n. 96/2020 della Corte dei conti per il Veneto.

Nello specifico il Parere concerne la spesa del personale, ed in particolare in la possibilità di cumulare l’indennità di ordine pubblico con le altre indennità previste dal CCNL del Comparto Funzioni Locali per il personale addetto al servizio di Polizia municipale.

La Corte dei Conti risponde così all’interrogazione posta da un Ente Locale.

La normativa

Per rispondere al quesito appare opportuno illustrare sinteticamente il quadro normativo di riferimento.

La legge quadro sull’ordinamento della Polizia municipale (legge n. 65 del 07/03/1986) stabilisce, all’art. 3, che:

“Gli addetti al servizio di Polizia municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, nell’ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità.”

Quanto al trattamento economico, il successivo art. 10 stabilisce che:

Gli addetti al servizio di Polizia municipale sono inquadrati in livelli retributivi determinati in relazione alle funzioni attribuite.

Le indennità attualmente previste dall’articolo 26, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, in sede di accordo nazionale e secondo le procedure della legge 29 marzo 1983, n. 93, possono essere elevate fino al limite massimo dell’ottanta per cento dell’indennità di cui all’articolo 43, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, per coloro ai quali sia attribuito l’esercizio di tutte le funzioni di cui all’articolo 5 della presente legge. L’aumento non compete al personale comandato o collocato in posizione che non comporti l’effettivo espletamento delle anzidette funzioni.

L’indennità di cui all’articolo 26, quarto comma, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, non è cumulabile con qualsiasi altra indennità.

Polizia Locale, cumulo tra indennità di ordine pubblico e servizio esterno?

Secondo i giudici l’indennità di ordine pubblico appare più assimilabile alle cosiddette «indennità speciali erogate da soggetti terzi» e non all’indennità di servizio esterno.

Dunque, l’indennità di ordine pubblico deve essere intesa come un’indennità che ha natura «esterna ed eccezionale» in favore del personale di polizia locale.

Pertanto, per la magistratura contabile veneta, la lettura delle diverse disposizioni sopra illustrate porta a ritenere che non è possibile precludere, a priori, la possibilità di cumulo delle due indennità.

Quindi il cumulo è possibile. Ma a condizione che si verifichi l’oggettività delle prestazioni di servizio, che deve essere riconducibile alla materia collegata dell’ordine pubblico, senza alcuna commistione e/o sovrapposizione con le competenze ordinarie della polizia locale.

A questo link il testo completo della delibera.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it