decreto-rilancio-imprese-lavoratori-famiglieSul portale del Governo arriva l’elenco completo di tutte le misure previste dal Decreto Rilancio per Imprese, lavoratori e famiglie.


Nel Decreto Rilancio (Decreto-Legge 19 maggio 2020, n.34, pubblicato nella G.U. n.128 del 19 maggio 2020) sono stati stanziati 55 miliardi di euro di risorse per sostenere imprese, artigiani, commercianti, professionisti, lavoratori e famiglie nella nuova fase di ripresa economica e sociale del Paese.

Decreto Rilancio: elenco completo delle misure per Imprese, lavoratori e famiglie

Adesso il Governo, sul proprio portale, ha predisposto una pagina con l’elenco di tutte le misure disponibili.

Qui di seguito ve ne elenchiamo alcune in estrema sintesi.

Imprese

Contributo a fondo perduto

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Il predetto contributo spetta anche in assenza di tali requisiti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

Esenzione versamento IRAP

Il Decreto Rilancio dispone l’esenzione dal versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 e della prima rata, pari al 40 per cento, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020 per le imprese e i lavoratori autonomi con ricavi/compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019. L’importo non versato in acconto è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo nel 2021.

Restano escluse dalla disposizione agevolative le banche e gli altri enti e società finanziari, le imprese di assicurazione e le amministrazioni ed enti pubblici.

Fondo Patrimonio PMI

Il «Fondo Patrimonio PMI» è finalizzato alla sottoscrizione, entro il 31 dicembre 2020 e nei limiti della dotazione del Fondo stesso, di obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione emessi da società per un ammontare massimo pari al minore importo tra tre volte l’ammontare dell’aumento di capitale effettuato nel 2020 e il 12,5% dell’ammontare dei ricavi 2019.

Gli Strumenti Finanziari sono rimborsati decorsi sei anni dalla sottoscrizione. La società emittente può rimborsare i titoli in via anticipata decorsi tre anni dalla sottoscrizione.

Gli interessi maturano con periodicità annuale e sono corrisposti in unica soluzione alla data di rimborso.

Lavoratori e Famiglie

Reddito di emergenza

  • Per il mese di maggio si introduce il “reddito di emergenza” (REM). Destinato al sostegno dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, individuati secondo specifici requisiti di compatibilità e incompatibilità. Il Rem è erogato dall’INPS in due quote ciascuna pari all’ammontare di 400 euro.
  • Presentazione delle domande Le domande per il Rem devono essere presentate in via telematica sul sito dell’INPS entro il mese di giugno 2020.
  • (Maggiori informazioni in questo nostro approfondimento).

Rinnovo dei contratti e norme sui licenziamenti

Si estende a cinque mesi il termine previsto dal decreto-legge “Cura Italia”. Entro questo termine sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi e sono sospese le procedure in corso.

Inoltre, si introduce la possibilità per il datore di lavoro. Che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo. Infatti potrà revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento.

In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

Proroga o rinnovo di contratti a termine

In deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Emersione rapporti di lavoro

I datori di lavoro possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. (Maggiori informazioni in questo nostro approfondimento).

Congedi parentali retribuiti 

Innalzamento a 30 giorni dei congedi di cui possono fruire i lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione) e l’estensione del relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Congedi parentali non retribuiti

Poi questi toccano ai lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16. A condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore o beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa. Così i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro per l’intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Bonus baby sitting

Innalzato da 600 a 1200 euro il limite massimo complessivo il bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting e la possibilità, in alternativa, di utilizzarlo per l’iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario pubblico e privato il limite massimo è aumentato a 2.000 euro.

Bonus baby-sitting per figli minori di 14 anni: a questo link le indicazioni dell’INPS.

La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.

La procedura per la presentazione della domanda sul sito INPS

Tutte le altre misure

Per la lettura di tutte le altre misure vi rimandiamo alla pagina creata ad hoc sul portale del Governo.

 

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it