A precisarlo la risposta n. 158/E del 28 maggio 2020 fornita dall’Agenzia delle Entrate.
Sconti fiscali su prima casa, l’Agenzia delle Entrate opera un riepilogo delle regole relative in caso di contratto di mutuo consenso.
Non perde l’agevolazione “prima casa” il contribuente che, in esecuzione di un contratto di “mutuo consenso”, risolve la precedente donazione della sua parte dell’appartamento coniugale a favore della ex moglie e trasferisce contestualmente alla donna il diritto di proprietà, in esecuzione del programma di negoziazione assistita della separazione consensuale.
A precisarlo la risposta n. 158/E del 28 maggio 2020.
Sconti fiscali su prima casa e contratto di mutuo consenso
Nell’ambito di una procedura di negoziazione assistita di separazione tra coniugi, per “mutuo consenso”, l’istante intende risolvere la precedente donazione, avvenuta nella 2007, a favore della moglie del diritto di proprietà della propria quota, pari al 50%, di un appartamento acquistato nel 2003 con la moglie, per metà ciascuno, e contestualmente trasferire alla donna il diritto di proprietà della stessa quota dell’immobile, in esecuzione dell’accordo di separazione consensuale stipulato il 12 agosto 2019.
Il contribuente precisa che, nel giorno di stipula della donazione nel 2007, aveva acquistato, nello stesso comune, in regime di separazione dei beni, la piena proprietà di un altro appartamento. Per il quale aveva chiesto di applicare i benefici fiscali “prima casa”, dichiarando, come prevede la norma agevolativa, di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge, nello stesso comune del nuovo immobile da acquistare, di altra abitazione.
In conclusione, l’Agenzia ritiene che l’istante può mantenere le agevolazioni “prima casa” perché al momento dell’acquisto non aveva la titolarità di altro immobile abitativo nello stesso comune e non aveva detto il falso dichiarando “di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare”.
Né può far decadere il beneficio ‘prima casa’ l’acquisto dell’immobile a titolo gratuito, a seguito della risoluzione per ‘mutuo consenso’ della donazione.
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Fonte: Fisco Oggi - Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate