A stabilire il blocco e l’illegittimità delle ordinanze regionali che operano con difformità alle disposizioni del Governo è la sentenza del Tar Calabria n. 841/2020.
Coronavirus, riaperture fase due: il TAR blocca le “accelerazioni” Regionali. Oggetto del giudizio è l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria del 29 aprile 2020, n. 37.
Con tale provvedimento, adottato ai sensi dell’art. 32, comma 3 l. 23 dicembre 1978, n. 833, si dettano le misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Con le conseguenti riaperture delle attività, in difformità con le disposizioni del Governo.
Ad impugnare l’ordinanza, chiedendone l’annullamento a questo Tribunale Amministrativo Regionale, è stata la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Governo si oppone infatti alla legittimità del punto n. 6, con il quale è stato disposto che, sin dalla data di adozione dell’ordinanza, è consentita, nel territorio della Regione Calabria, la ripresa delle attività di ristorazione.
Attività che si consente non solo con consegna a domicilio e con asporto, ma anche mediante servizio al tavolo, purché all’aperto e nel rispetto di determinate precauzioni di carattere igienico sanitario.
Coronavirus, riaperture fase due: il TAR si esprime e blocca quelle troppo “rapide”
I giudici amministrativi hanno deciso in buona sostanza che è illegittima l’ordinanza regionale che, in contrasto con la road map del Governo, dispone la fuga in avanti delle riaperture di pizzerie, bar e ristoranti del proprio territorio.
A nulla vale l’attuale regressione dell’epidemia poiché spetta alle funzioni di coordinamento del Governo e per tutto il territorio nazionale, individuare le misure necessarie a contrastare la diffusione del Covid-19. Le Regioni possono intervenire solo con misure ulteriormente restrittive.
A questo link il testo completo della Sentenza.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it