affidamenti-diretti-negoziati-criticitaAffidamenti Diretti Negoziati, alcune possibili criticità evidenziate nell’analisi dell’esperto di appalti, il dottor Luca Leccisotti.


Molto spesso vedo e sento colleghi che per fare un affidamento diretto, mettono su un impianto di atti per garantire la concorrenza, la trasparenza, etc…

Il Codice dei contratti pubblici, il Dlgs 50/2016 ss.mm.ii. , ha codificato al suo interno delle procedure semplificate, ossia dei meccanismi piu veloci, più semplici per dare corso agli affidamenti in maniera più spedita.

Affidamenti Diretti Negoziati: possibili criticità

Si sa però che in ogni comune che si rispetti, ha nel proprio interno l’U.C.A.S.: l’ufficio complicazioni affari semplici(sic!). E’ composto da quei dipendenti pubblici che si complicano la vita anche nelle procedure più lineari.

Rileggiamo insieme l’articolo 36 comma 2 lett. a) del Codice:

“per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”

Eccoci qui, l’articolo prevede:

  • Affidamento diretto
  • L’affidamento diretto NON è una procedura negoziata
  • La deroga alla consultazione di due o più operatori economici.

Certo, il punto 3 è alquanto discutibile. Perché? Semplice, perché come facciamo ad attestare la congruità della spesa di ciò che stiamo acquistando? E’ d’obbligo fare un confronto di mercato informale, avere contezza dei prezzi praticati sul mercato e soprattutto avere la certezza che non stiamo spendendo una cifra esagerata.

Questa consultazione di mercato però, non deve essere penalizzante per la semplificazione della procedura. In pratica non dobbiamo trasformare la consultazione informale di mercato in una procedura negoziata, altrimenti sono altri gli schemi che dobbiamo seguire e rischiamo seriamente che il nostro affidamento diretto si tramuti in una procedura illegittima.

Tipico è il caso che ha giudicato il Tar Basilicata con sentenza n.79 del 23 gennaio 2020.

Nella fattispecie il ricorrente deduce la violazione dei principi di evidenza pubblica in quanto il comune aveva attivato una procedura negoziata per conoscere i prezzi, ma non aveva prestabilito un termine identico per la presentazione delle offerte.

Cosa dice il Tar:

“atteso che anche negli appalti infra € 40.000 devono essere garantiti i principi di non discriminazione e di trasparenza di cui all’art. 30 comma 1 del Codice appalti, il comune X ha violato tali principi perché anziché affidare il servizio direttamente, ne ha contattati più di uno, NON GARANTENDO LA SEGRETEZZA DELLE OFFERTE.”

 


Fonte: articolo di Luca Leccisotti