bonus-pubblicita-2020-cura-italiaEcco alcune delle importanti precisazioni fornite dal dipartimento Informazione ed Editoria a proposito delle regole straordinarie introdotte dal decreto “Cura Italia”.


Bonus Pubblicità 2020: il “Cura Italia” amplia la platea dei beneficiari. Un ulteriore incentivo alla realizzazione di investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche online e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Quest’anno prenotazioni dal 1° al 30 settembre. Le istanze già trasmesse nei termini ordinari sono valide ma possono essere sostituite per usufruire dei maggiori vantaggi previsti per il 2020.

Ecco tutte le novità.

A questo link tutte le informazioni riguardanti il Bonus Pubblicità a partire dal 2021.

Bonus Pubblicità 2020: il “Cura Italia”  interviene

In particolare, l’articolo 98 Dl n. 18/2020 ha aggiunto il nuovo comma 1-ter all’articolo 57-bis del Dl n. 50/2017, prevedendo, soltanto per il 2020, vincoli più soft per l’accesso all’agevolazione e spostando in avanti i termini per prenotare il credito d’imposta.

Nel dettaglio, la nuova norma stabilisce che per l’anno in corso, il bonus deve essere calcolato nella misura unica del 30% dell’intero investimento pubblicitario effettuato. E dunque non di calcola sul valore incrementale rispetto al 2019.

Cadendo il confronto con l’anno precedente, automaticamente decade anche il presupposto dell’ampliamento minimo dell’1% dell’investimento, rispetto a quello dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione fiscale.

La differenza è significativa. La norma, in deroga alla disciplina ordinaria, riconosce infatti in pratica il bonus a prescindere da quanto avvenuto nel 2019, identificando la base di calcolo del credito d’imposta più semplicemente con il valore dell’intero investimento pubblicitario programmato ed effettuato nel 2020.

E disponendo che, soltanto per il 2020, possono accedere all’agevolazione anche i soggetti che programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nello scorso anno, gli operatori che nel 2019 non hanno investito in campagne pubblicitarie e chi ha avviato l’attività nell’anno in corso.

Destinatari

Nessuna novità, invece, per quanto riguarda i destinatari dell’agevolazione e gli investimenti che danno diritto al credito d’imposta. Cioé imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche online e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Confermati anche il tetto massimo complessivo di spesa agevolabile fissato dal Dpcm n. 90/2018 e il rispetto dei limiti stabiliti della normativa europea sugli aiuti de minimis.

Modalità di utilizzo

Non cambiano neanche le modalità di utilizzo: il bonus, ricordiamo, può essere speso esclusivamente in compensazione con F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, previa istanza diretta al dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Regole di prenotazione del contributo

Invariate, infine, le regole di prenotazione del contributo definite dall’articolo 5 del Dpcm n. 90/2018, anche se, sempre soltanto per il 2020, cambiano i termini temporali per presentare l’istanza.

La richiesta, infatti, potrà essere inoltrata dal 1° al 30 settembre 2020. Tuttavia, precisa il Dipartimento, sono considerate valide le istanze presentate ordinariamente nel mese di marzo, ma chi vorrà ampliare i propri investimenti pubblicitari e usufruire dei maggiori vantaggi fiscali previsti per il 2020 potrà “sostituire” la prenotazione già inviata a marzo con una nuova, sempre nel periodo dal 1° al 30 settembre 2020.

 


Fonte: Fisco Oggi - Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate