Nel caso in cui le scuole abbiano già versato acconti alle agenzie di viaggi, cosa succede?
Sospensione viaggi di istruzione: il rimborso da parte delle agenzie di viaggio è obbligatorio? Oppure no?
Una prima risposta l’aveva data l’art.28 del Dl 9 del 2 marzo 2020: in caso di recesso, l’agenzia di viaggi può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può procedere al rimborso, oppure può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.
Adesso una nota dell’USR Campania dà indicazioni più precise.
Sospensione viaggi di istruzione: obbligo di rimborso per le agenzie?
In particolare ad occuparsi dell’argomento è la nota dell’Usr Campania 8773 del 22 aprile, conformatasi ai pareri espressi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli.
Chiarita la portata nazionale della suddetta misura, la nota individua le azioni più opportune per le amministrazioni scolastiche.
In pratica le amministrazioni scolastiche potranno esercitare il diritto di recesso previsto dall’articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (c.d. Codice del Turismo), prima dell’inizio del pacchetto di viaggio.
Nonché eccepire, qualora non ci fossero i presupposti per l’esercizio del diritto di recesso, la causa di risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenuta della prestazione,di cui all’articolo 1463 del codice civile.
Questo tipo di risoluzione rende doverosa la restituzione delle somme anticipate. Ed è opponibile ad ambedue le parti del contratto, in quanto anche i tour operators non sono nelle condizioni di adempiere alla prestazione, che forma oggetto dell’obbligazione contrattuale. Vale a dire garantire la fruizione del pacchetto turistico all’istituzione scolastica, sia sul territorio nazionale, che all’estero.
Peraltro, l’obbligo di rimborsare le sommegià anticipate potrebbe ritenersi rientrante nei rischi relativi e/o connessi alle attività. E incluso per questo negli adempimenti necessari per l’esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli contratti stipulati dalle scuole.
Di conseguenza l’inadempimento a detto obbligo di rimborso potrebbe esporre la controparte sia al pagamento delle penalità previstedalla disciplina di tutela dei pacchetti turistici, sia ad una futura azione risarcitoria in sede civilistica.
A questo link il testo completo della nota.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it