coronavirus-nuovo-decretoGiuseppe Conte firma il nuovo decreto, il Dpcm 22 Marzo. Ecco cosa cambia.


Coronavirus, nuovo Decreto: chiuse tutte attività non essenziali.

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il decreto che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

Il decreto aggiorna le misure precedenti: ecco tutte le novità introdotte dal testo.

Coronavirus, il nuovo Decreto del 22 Marzo

Qui di seguito un riepilogo delle novità introdotte in tutta Italia allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19.

CHIUSURA ATTIVITA’ NON ESSENZIALI

Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto.

Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.

Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020.

L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.

Le attività produttive che sarebbero sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

SPOSTAMENTI VIETATI DA UN COMUNE ALL’ALTRO

Rafforzato il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole “. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse-

ATTIVITA’ CHE EROGANO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’

Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività essenziali, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali.

Questo però si fa previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite.

Comunque il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.

APERTI SUPERMERCATI, FARMACIE E CONTINUANO I TRASPORTI

Rimane sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.

IL TESTO COMPLETO

A questo link il testo completo del Decreto.

Qui invece l’allegato 1 con l’elenco delle attività considerate essenziali.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it