decreto-cura-italia-novita-enti-localiEcco tutte le norme di interesse per gli Enti locali contenute nel decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, il cosiddetto “Cura Italia”.


Decreto Cura Italia: le novità per gli Enti Locali sono state riepilogate in una recente nota dell’ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani.

La nota intende fornire chiarimenti sul Decreto che reca “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Le novità, infatti, sono molte e riguardano in svariati punti gli Enti Locali.

Decreto Cura Italia: le novità per gli Enti Locali

Per questo, qui di seguito, tracciamo un riepilogo di questi specifici punti, come da elenco.

Il riepilogo vuole essere sintetico ed estremamente snello. Per tutti gli approfondimenti ulteriori vi rimandiamo al testo completo della nota, che trovate in calce a questo articolo.

BILANCI DEGLI ENTI LOCALI

In primo luogo troviamo la proroga al 31 maggio dei termini di legge per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/22 (art. 107, comma 2). Questa proroga è accompagnata da quella al 31 maggio dei termini di legge per l’approvazione del rendiconto 2019 (art. 107, comma 1, lett. b).

Inoltre il termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione, di cui all’articolo 170, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020.

Infine disposto il differimento al 30 giugno 2020 dei termini relativi alle procedure di dissesto e “predissesto”.

TARIFFE E ADEMPIMENTI TARI

I comuni – in deroga all’obbligo di copertura integrale del costo del servizio rifiuti – possono approvare anche per il 2020 le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019,

Provvedendo poi, entro il 31 dicembre 2020 all’approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti.

L’eventuale conguaglio tra i costi sostenuti e i costi determinati è ripartito in tre anni a decorrere dal 2021.

Si ritiene che tale facoltà consenta, anche ai Comuni che avessero già attivato le condizioni per l’approvazione delle tariffe dei rifiuti in base ad un PEF elaborato secondo il nuovo metodo ARERA (delibera n.443 del 31 ottobre 2019), di scegliere se proseguire nell’iter già intrapreso o confermare lo schema tariffario 2019.

UTILIZZO AVANZI PER SPESE URGENTI DI CONTRASTO AL COVID-19

Si dispongono inoltre deroghe all’utilizzo degli avanzi di amministrazione degli enti territoriali. In particolare, per il solo esercizio finanziario 2020 le spese correnti connesse all’emergenza epidemiologica in corso possono connotarsi di fatto quali interventi a carattere non permanente. Quindi finanziabili anche mediante l’utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione.

Restano ferme le priorità da garantire sia alla copertura dei debiti fuori bilancio sia alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

PUBBLICO IMPIEGO

Come già affermato in altri Decreti il lavoro agile ha priorità assoluta. Qui però si mette in evidenza la sua versione semplificata.

L’art. 87 del DL Cura Italia, che ha introdotto una disciplina specifica per amministrazioni pubbliche, il lavoro agile da modalità preferenziale diviene modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica

Vanno assicurate solo le attività ritenute indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro.

Inoltre, con decorrenza 5 marzo 2020 (data di sospensione dei servizi educativi e scolastici) i genitori, anche affidatari, lavoratori dipendenti del settore pubblico, hanno diritto a fruire di un periodo di congedo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni, coperto da contribuzione figurativa e per il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione, se i figli sono di età non superiore a 12 anni.

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104/1992, è di conseguenza incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Infine, per i dipendenti che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro è previsto un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro del mese svolti nella propria sede di lavoro.

SOSPENSIONE CONCORSI PUBBLICI

Si prevede la sospensione, per sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL, dello svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego.

Sono escluse dalla sospensione le procedure nelle quali la valutazione dei candidati avviene esclusivamente su base curriculare o in modalità telematica. Resta ferma la possibilità di portare a conclusione le procedure già completate.

È possibile anche il conferimento di incarichi, persino dirigenziali, che si possono istaurare e si svolgere in via telematica.

IL TESTO COMPLETO

Come anticipato, a questo link trovate il testo completo della nota con tutte le norme di interesse per gli Enti Locali.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it