permessi-legge-104-decreto-cura-italiaEcco le novità in materia di Permessi della Legge 104 che arrivano con il Decreto appena approvato.


Permessi Legge 104: il Decreto Cura Italia cosa cambia? Vengono ampliati?

La risposta è affermativa. I giorni di permesso sono estesi a 18 totali per marzo e aprile 2020 per:

  • I lavoratori pubblici e privati che assistono una persona con disabilità (art. 33, comma 3, legge 104/1992);
  • I lavoratori pubblici e privati a cui è riconosciuta disabilità grave che hanno già diritto alternativamente al permesso orario o giornaliero (art. 33, comma 6, legge 104/1992).

Le persone che hanno diritto a questi permessi possono scegliere come distribuire i 18 giorni nei due mesi (i giorni di permesso non “scadono” a fine mese). Le modalità per la richiesta e l’utilizzo di questi permessi rimangono le stesse di sempre.

Infine per il personale sanitario (sia del comparto pubblico che privato) l’estensione dei permessi è possibile solo compatibilmente con le esigenze organizzative dettate dall’emergenza.

Importante: sono stati aumentati i giorni di permesso, ma non sono cambiate le modalità di richiesta e di utilizzo.

Quindi se era possibile cumulare i due permessi in precedenza, è possibile cumulare adesso anche le relative estensioni (esempio: se prima avevi diritto a 6 giorni di permesso totali al mese per due familiari, adesso hai diritto a 36 giorni da poter utilizzare fra marzo e aprile 2020).

Per tutte le altre novità per gli Enti Locali del Decreto potete consultare questo articolo.

Permessi Legge 104: Decreto Cura Italia

La precisazione è poi espletata all’interno del testo, precisamente all’articolo 23:

Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell’emergenza COVID-19 e del comparto sanità.

Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

A questo link un riepilogo completo sul Congedo straordinario Legge 104 Dipendenti Pubblici.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it