Resta poco tempo per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’opzione per lo sconto in fattura dell’ecobonus e del sismabonus per le spese sostenute nel 2019.
Ecobonus e Sismabonus 2020: scadenza imminente. Le comunicazioni devono essere effettuate dai beneficiari delle detrazioni secondo le modalità previste dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18 aprile 2019 e del 31 luglio 2019.
Scopriamo in breve quali sono le cose da tenere a mente in vista del termine ultimo dell’adempimento.
Ecobonus e Sismabonus 2020: scadenza imminente
Il termine ultimo per adempiere è infatti fissato al 28 febbraio 2020. Stessa scadenza per comunicare la cessione della detrazione IRPEF per gli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati per il conseguimento di risparmi energetici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h, del TUIR.
Il Decreto Legge n. 63/2013, convertito con modificazioni nella Legge n. 90 del 3 agosto 2013 e s.m. prevede che:
“il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo […]”
Si ricorda che dal 1 gennaio 2020 per gli interventi di efficienza energetica non è più possibile scegliere tra la detrazione spettante e lo sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che li ha realizzati.
Il modulo per la comunicazione dell’opzione per l’applicazione immediata e come sconto sul corrispettivo dell’importo della detrazione spettante per i lavori rientranti nell’ambito dell’ecobonus e del sismabonus è stato pubblicato dall’Agenzia delle Entrate in allegato al provvedimento del 31 luglio 2019.
L’Ecobonus
L’agevolazione è rivolta a tutti i contribuenti, residenti e non residenti, che possiedono l’immobile oggetto di intervento. Oltre ai proprietari, tra gli altri possono fruire dell’agevolazione i titolari di un diritto reale sull’immobile; i condòmini (per gli interventi sulle parti comuni condominiali); gli inquilini; i comodatari.
Inoltre, la detrazione può essere fruita dal familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) e dal convivente more uxorio. La detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
Il Sismabonus
Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per interventi di adozione di misure antisismiche, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 1 gennaio 2017, spetta una detrazione del 50%.
L’agevolazione fiscale può essere usufruita per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo. Non soltanto, come in precedenza, su quelli adibiti ad abitazione principale. E inoltre vale su quelli utilizzati per attività produttive.
Inoltre, le opere devono essere realizzate su edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3, facendo riferimento all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003).
Tra le spese detraibili rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.
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Cessione del credito
I soggetti cessionari dei crediti corrispondenti alle detrazioni per lavori eseguiti sulle parti condominiali degli edifici, al fine di migliorarne l’efficienza energetica (ecobonus) o ridurne il rischio sismico (sismabonus), possono accedere tramite l’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate alla “piattaforma cessione crediti”, per visualizzare i crediti ricevuti (comunicati dagli amministratori di condominio), accettarli o rifiutarli.
Dopo l’accettazione, i crediti saranno visibili nel “cassetto fiscale” e utilizzabili in compensazione tramite modello F24, secondo le istruzioni impartite con la risoluzione n. 58/E del 25 luglio 2018.
In alternativa alla compensazione, sempre tramite la suddetta piattaforma, i crediti ricevuti possono essere ulteriormente ceduti.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it