L’agenzia delle Entrate ha fornito novità e conferme, molto utili sia agli enti pubblici oltre che ai privati investiti del nuovo controllo introdotto dalla manovra 2020.
Appalti, controllo su ritenute fiscali: ecco alcune indicazioni utili. Con il “decreto fiscale 2019” è stato introdotto l’articolo 17-bis, il quale contiene un’articolata disciplina volta a contrastare l’omesso o insufficiente versamento, anche mediante l’indebita compensazione, di ritenute fiscali.
Questo articolo prevede inoltre l’utilizzo della compensazione per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori.
Vediamo adesso, sull’argomento, quali sono i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.
Appalti, controllo su ritenute fiscali
Il chiarimento è arrivato con la Con la circolare n. 1/E che ha fornito novità e conferme, molto utili anche agli enti pubblici oltre che ai privati investiti del nuovo controllo introdotto dalla manovra 2020 (che modifica l’articolo 17-bis del Dlgs 241/1997) per contrastare l’omesso o insufficiente versamento di ritenute fiscali.
Secondo la novità, per ottemperare a questi nuovi obblighi, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente
- copia delle deleghe di pagamento
- e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale. In particolare gli impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con
-
- il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato,
- l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione
- e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.
Inoltre la soglia di 200.000 euro sarà verificata unicamente nel rapporto tra originario committente e affidatario. Questo al fine di evitare aggiramenti della soglia dei 200.000 euro mediante il frazionamento dell’affidamento di opere. Oppure mediante il frazionamento di servizi di ammontare superiore alla soglia in più subaffidamenti di importi inferiori.
L’importo di 200mila euro è riferito ad anno solare (1° gennaio – 31 dicembre). Per importi pluriennali o a cavallo d’anno, il calcolo andrà fatto per competenza temporale, tendendo conto che dovrà essere calcolata in mesi e non in giorni.
Infine, l’Agenzia delle entrate informa che renderà disponibili copia delle deleghe di pagamento sia nel cassetto fiscale dell’impresa pagante, sia del committente.
A questo link il testo completo del documento dell’Agenzia delle Entrate.