Con la Legge di Bilancio 2020 si rimodula la deducibilità Imu sugli immobili strumentali. Ecco tutte le novità.
Deducibilità Integrale IMU sugli immobili strumentali: le novità sono state introdotte da alcuni commi specifici dell’ultima manovra economica.
All’interno del perimetro degli immobili strumentali si considerano:
- Immobili strumentali per destinazione. Si tratta degli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore.
- Immobili strumentali per natura. In questo caso sono gli immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se dati in locazione o comodato.
Ecco dunque cosa cambia e da quando si applicano le nuove regole.
Deducibilità Integrale IMU Immobili Strumentali
In base a quanto riporta l’art.1 ai commi 772 e 773 della Legge di Bilancio 2020, dunque cambia la deducibilità dell’IMU, per quanto riguarda gli immobili strumentali.
L’IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Le disposizioni relative alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.
La stessa deduzione, invece, si applica nella misura del 60 per cento per i periodi d’imposta successivi a quelli in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020.
Tale disposizione si applica anche all’IMI (imposta municipale immobiliare) della provincia autonoma di Bolzano e all’IMIS (imposta immobiliare semplice) della provincia autonoma di Trento.