Il TAR della Campania esprime il proprio parere in una Sentenza riguardante la legittimità delle azioni del Sindaco durante le procedure di scioglimento del consiglio Comunale.


Scioglimento del Consiglio Comunale, il Sindaco può impugnare gli atti. Con la sentenza n. 97/2020, il Tar Campania enuncia alcuni rilevanti principi di diritto in tema di legittimazione nei giudizi d’impugnazione di atti presupposti all’avvio della procedura di scioglimento dell’organo consiliare e di mancata riconvocazione del consiglio comunale.

Il TAR si è pronunciato sul ricorso dell’ex sindaco di un Comune. L’ex primo cittadino si era rivolto al Tar poichè il presidente del consiglio comunale, e poi il prefetto in sostituzione, non avevano accolto la richiesta di convocare all’ordine del giorno di un’adunanza successiva del consiglio municipale.

Scioglimento del Consiglio Comunale, il Sindaco può impugnare gli atti

Il Consiglio Comunale veniva, dunque, convocato nuovamente mediante il ricorso alla procedura d’urgenza, in prima convocazione e in seconda convocazione. E ciò è stato fatto sia per la votazione della surroga del consigliere dimissionario che per l’approvazione del rendiconto di gestione.

I giudici amministrativi hanno sottolinenato che il sindaco possiede una legittimazione autonoma e incondizionata, senza vincolo di autorizzazione della giunta, a impugnare atti.

Nel caso specifico la nota di convocazione dell’organo consiliare per vizio omissivo con effetti impeditivi dell’approvazione dei documenti finanziari. Questi sono documenti che costituiscono presupposti per l’avvio dello scioglimento del consiglio comunale e quindi della propria decadenza.

Il rendiconto di gestione, infatti, diversamente dal bilancio di previsione, sarebbe atto di natura non già politica bensì tecnica. E come tale, ad avviso dell’istante, potrebbe essere emendato, ovvero non approvato, soltanto a fronte del mancato rispetto dei principi contabili. Oppure anche per elementi di carattere tecnico, nella specie non evidenziati dal Consiglio.

A questo link il testo completo della Sentenza.