recinzioni-rifugi-randagi-licenzeA rispondere alla controversia nata tra un’associazione di volontari e un’amministrazione comunale è stato  il T.A.R. Campania, sez. III, con la sentenza del 2 Gennaio 2020, n. 4.


Recinzioni di Rifugi per randagi: le licenze non sono necessarie. La decisione giuridica entra in un campo delicato come quella della gestione del randagismo e della tutela dei diritti degli animali da parte delle associazioni di categoria.

I volontari erano insorti contro il provvedimento di sospensione lavori e ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi da parte del Comune.

La disposizione del Comune era volta a contrastare la realizzazione di un canile in un’area agricola, realizzato con box in legno per il ricovero di cani randagi, privi di titolo autorizzativo e privi di autorizzazione paesaggistica.

E per questo motivo la vicenda è finita in tribunale, dove adesso il TAR ha scritto la parola fine.

Recinzioni di Rifugi per randagi: licenze e autorizzazioni

L’associazione, ispirandosi ai principi di solidarietà sociale, si prefigge una serie di obiettivi tra cui:

  • sostenere le persone che, nella gestione di propri animali o accudendo quelli senza proprietario, vengono a trovarsi in difficoltà;
  • operare concretamente in difesa degli animali e dei loro diritti;
  • sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere una cultura del rispetto che riconosca gli animali come soggetti di diritto.

Per questo motivo, al fine di perseguire i propri obiettivi associativi, aveva stipulato con il proprietario del terreno un contratto di affitto avente ad oggetto una porzione di un fondo rustico.

L’associazione aveva specificato che sullo stesso realizzava una serie di opere finalizzate al soccorso ed all’assistenza di cani randagi, abbandonati o maltrattati.

Il tutto preso in carico da personale della stessa associazione, a titolo volontario e gratuito.

Tuttavia queste opere sono state sanzionate dalla intimata amministrazione comunale, ravvisandovi violazioni edilizie e paesaggistiche.

Il Tribunale è così intervenuto, sostenendo che le peculiari caratteristiche costruttive dei recinti contestati sono tali da configurarli come entità precarie, amovibili, prive di impatto paesaggistico, e volumetrico.

Ne deriva che non risulta adeguatamente considerata dall’amministrazione comunale la natura e dimensioni delle opere e loro destinazione e funzione. Si tratta infatti di manufatti di precaria installazione e di facile asportazione. E pertanto non è sufficientemente motivata la ritenuta necessità del titolo abilitativo, richiesto per costruzioni stabili e con ingombro volumetrico.

E dunque per questo motivo il TAR ha deciso che non servono licenze e autorizzazioni per realizzare dei recinti con reti, pali di legno e lamiera metallica.

A questo link il testo completo della Sentenza.