L’Agcom prende posizione e afferma per la prima volta questo principio, con tre delibere che sanzionano i tre principali operatori della telefonia: Tim, Vodafone e Wind 3.
Telefonia, per l’AGCOM contratto degli utenti non può essere modificato a uso e consumo del gestore. Grazie al contenuto di tre recenti delibere (le delibere n° 495/19/CONS, 496/19/CONS e 497/19/CONS) si mette fine così all’anarchia dei gestori telefonici.
Le sanzioni pesanti rivolte ai gestori, per un valore di circa 2 milioni complessivi di euro, vogliono arginare le pratiche scorrette nei contratti con gli utenti.
Scopriamo il contenuto in sintesi di queste delibere e i principi enunciati.
Telefonia, AGCOM: contratto utenti non si modifica liberamente
Erano pervenute all’Autorità diverse segnalazioni di utenti che hanno lamentato di aver ricevuto, dalle tre società un SMS. All’interno del “messaggino” si annunciavano diverse rimodulazioni delle condizioni contrattuali dell’offerta attiva.
Tra le misure più “antipatiche” è emersa la pratica poco ortodossa dell’inserimento di una modalità di prosecuzione automatica mensile del
- traffico voce,
- SMS
- e dati
con relativo specifico addebito.
In tal modo si impedisce agli utenti di compiere scelte contrattuali consapevoli. Sceltre che possono essere espresse mediante una palese manifestazione di volontà in contrapposizione alla corresponsione di un ulteriore costo.
Per altro verso, tale modalità comporta un debito per gli utenti che sono costretti, in occasione della successiva ricarica del credito esaurito, a dover corrispondere un prezzo superiore al costo dell’offerta originariamente prescelta.
Infatti si verifica così una violazione della normativa vigente, che impone l’immediata cessazione del collegamento allorché sia stata esaurito il credito disponibile. E richiede una manifestazione inequivoca di volontà per poter riprendere la navigazione a un determinato costo.
Per questo l’AGCOM ha erogato le sanzioni, affermando un importantissimo principio di diritto che in futuro andrà ad applicarsi ad altre modifiche contrattuali.
Infatti, il principio dell’intoccabilità del contratto senza consenso è stato enunciato facendo leva su una sentenza del Consiglio di Stato (8024 2019) dove per la prima volta la giurisprudenza ha limitato lo ius variandi dell’operatore.