Ad occuparsi di un presunto caso di irragionevole riduzione del termine previsto dell’art. 83 d.lgs. n. 50 del 2016 è il TAR L’Aquila, con la Sentenza del 16.01.2020 n. 8.
Soccorso Istruttorio, la riduzione del termine minimo è legittima? Nel caso di specie, la ricorrente sostiene che l’esclusione dalla gara per non aver ottemperato nel termine indicato alla richiesta di integrazione documentale sia illegittima.
L’omessa ottemperanza sarebbe da imputare al mancato rispetto da parte della stazione appaltante della disciplina propria delle comunicazioni ai concorrenti. Portando la ricorrente stessa a non avere tempestiva conoscenza della richiesta di integrazione documentale.
Scopriamo cosa hanno deciso i giudici del TAR su questo caso.
Soccorso Istruttorio, riduzione del termine minimo
Al centro del caso, dunque, la riduzione del termine di 10 giorni previsto dell’art. 83 d.lgs. n. 50 del 2016.
Il termine di dieci giorni è previsto come termine massimo dalla legge, secondo una normativa sul soccorso istrutorio ispirata all’evidente esigenza di contenere i tempi complessivi di espletamento della gara in ossequio ai principi di accelerazione e tempestività delle procedure di aggiudicazione.
Pertanto si considera ragionevole applicare il termine nella sua maggiore ampiezza solo nei casi nei quali l’integrazione possa risultare più gravosa e complessa.
Questo principio si deve applicare tenendo conto della quantità e/o qualità degli elementi formali della domanda che siano risultati mancanti, incompleti o comunque affetti da irregolarità.
Cosicché se nell’ipotesi di carenza di una pluralità di documenti o elementi, esso dovrà essere aumentato, viceversa nel caso in cui sia mancante solo il documento di riconoscimento del sottoscrittore di una dichiarazione, il termine com’è evidente potrà essere assai breve.
Dunque nel caso in esame l’evidente lievità dell’onere integrativo, per di più riferito a elementi e documenti già nella piena disponibilità e diretta accessibilità da parte di chi è stato chiamato a rendere completa la dichiarazione, rende legittimo il dimezzamento del termine massimo di legge.
A questo link il testo completo della Sentenza del TAR.