agenzia-delle-entrate-controlli-socialI controlli fiscali dell’Agenzia delle Entrate possono essere attuati anche sui Social Media degli utenti? Ecco alcune indicazioni in merito.


Agenzia delle Entrate e controlli sui Social: in Italia come è regolamentato questo tipo di controllo?

Ecco alcune utili indicazioni in merito, grazie ad alcune informazioni provenienti da alcune circolari di Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza.

Esiste un algoritmo per  raccogliere informazioni sui profili dei più diffusi social come Facebook, Instagram e Twitter?

Agenzia delle Entrate e controlli sui Social

Al momento, a differenza della Francia dove è stato previsto un vero e proprio algoritmo di questo tipo, in Italia ancora non c’è un vero e proprio strumento di questo tipo.

Inoltre, non esiste una vera e propria legge che regolamente questo tipo di casistica.

Tuttavia, la norma che prevede queste possibilità esiste già dal 2016, anche se non è regolamentata dalla legge, ma da semplici circolari come quelle citate sopra di Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza.

Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la Circolare n. 16/E del 28 aprile 2016.

Essa prevede, testualmente che:

” […] uno specifico impegno per far sì che le banche dati vengano tempestivamente arricchite nei loro contenuti con dati qualitativamente corretti, così da supportare in modo sempre più efficace l’attività di analisi del rischio e lo sviluppo e implementazione di nuovi percorsi di indagine e selezione.

Dal punto di vista operativo, alle notizie ritraibili dalle banche dati si aggiungono quelle che pervengono da altre fonti, ivi incluse fonti aperte [come potrebbero essere i social n.d.r] , per cui lo scenario informativo è ampio e variegato.

Le informazioni ritraibili dagli applicativi in uso sono preziose per valutare complessivamente la capacità contributiva dei soggetti o supportare eventuali contestazioni basate sulla incongruenza dei ricavi dichiarati.”

Ulteriori indicazioni della Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza, invece, è intervenuta sull’argomento con la Circolare del Comando Generale n. 1/2018 del 4 dicembre 2017.

Il documento esprime, infatti, analogamente alla Circolare delle Entrate e in modo più esplicito, che:

” […] la consultazione delle banche dati disponibili è, infatti, di fondamentale ausilio anche in quella di preparazione, al fine di consolidare e attualizzare gli elementi di conoscenza acquisiti in sede di selezione del contribuente e riscontrare la sussistenza di eventi sopravvenuti rispetto alla fase di programmazione, utili a orientare proficuamente l’attività ispettiva.

[…] eventuale ricerca di altri elementi utili non risultanti dalle citate banche dati. Anche presso gli Uffici e gli Enti pubblici presenti sul territorio, previa adozione delle necessarie cautele per garantire l’indispensabile riservatezza dell’attività da intraprendere.

In tale contesto, deve essere posta particolare attenzione alla consultazione delle c.d. “fonti aperte” (articoli stampa, siti internet, social network, ecc.) al fine di acquisire ogni utile elemento di conoscenza sul contribuente da sottoporre a controllo e sull’attività da questi esercitata.”

Conclusioni

Pertanto appare evidente che l’uso di questi controlli da parte delle Entrate è più che legittimo. Legittimità dedotta anche dalla prassi, per l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, di usare i social network non solo per scoprire casi di evasione fiscale ma anche come prove in cause di divorzio.

L’unica discriminante con l’algoritmo automatico di matrice francese è che in Italia si ricorre ai social come strumento di supporto a indagini già avviate.