progressioni-economiche-orizzontali-dipendenti-pubblici-2020L’ARAN torna sulla procedura per la corretta attivazione dell’istituto delle progressioni economiche orizzontali alla luce del nuovo CCNL del 2018.


Progressioni Economiche Orizzontali Dipendenti Pubblici 2020: i chiarimenti dell’ARAN arrivano tramite quesito con domanda e risposta all’interno del documento CFL69.

Nello specifico il documento con l’orientamento ARAN si riferisce alla decorrenza di una progressione economica orizzontale.

Progressioni Economiche Orizzontali Dipendenti Pubblici 2020

Le Progressioni Economiche Orizzontali costituiscono un sistema di avanzamento all’interno di ciascuna categoria tramite l’assegnazione, dopo il trattamento tabellare iniziale (corrispondente attualmente alle posizioni Al, B1, B3, Cl, D1, D3), di successivi incrementi economici nell’ambito delle risorse disponibili (acquisibili mediante il successivo passaggio da Al a A2, da A2 a A3, da A3 a A4 e così via, fino al raggiungimento della massima posizione economica all’interno della categoria di riferimento).

Qui di seguito il quesito e la risposta dell’ARAN.

Domanda

In data 31.12.2018, un ente ha sottoscritto il contratto integrativo, prevedendo l’attivazione della progressione economica orizzontale con decorrenza 1.6.2018.

Alla luce di quanto previsto dall’art.16, comma 7, del CCNL delle Funzioni locali tale decorrenza può ritenersi corretta? Anche se il procedimento per l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali, con l’approvazione della relativa graduatoria, si è concluso nel 2019?

Risposta

Come espressamente stabilito dall’art. 16, comma 7, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, l’attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio.

In riferimento all’anno nel quale si sottoscrive il contratto integrativo che prevede l’attivazione dell’istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie.

Conseguentemente, se il contratto integrativo che prevede le nuove progressioni economiche è stato sottoscritto definitivamente, presso l’ente, comunque nel 2018, le stesse non avrebbero potuto avere decorrenza antecedente al 1° gennaio del 2018

Ma avrebbero potuto avere anche una diversa data del 2018, successiva al 1° gennaio, che le parti avranno ritenuto opportuno a tal fine prevedere.

Se, pertanto, nel caso concreto sottoposto, il contratto integrativo dell’ente si sottoscrive in data 31 dicembre 2018, e sulla base degli accordi in esso contenuti, la decorrenza delle progressioni orizzontali si fissa alla data del 1° giugno 2018, tale disciplina può ritenersi coerente con le previsioni del citato art. 16, comma 7, del CCNL del 21.5.2018.

Per completezza, informativa, si ricorda che le posizioni economiche “nuove” D7, C6, B8 e A6, previste dalla Tabella C allegata al CCNL del 21.5.2018, non possono avere comunque decorrenza anteriore all’1.4.2018, dato che esse si istituiscono dalla contrattazione collettiva nazionale solo da tale data.

A questo link il testo completo del documento.