debiti-fuori-bilancio-sentenze-esecutiveLa Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 27/2019) chiude definitivamente il dibattito, apertosi tra le sezioni regionali, sul pagamento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive senza previo riconoscimento da parte del consiglio comunale.


Debiti fuori bilancio da sentenze esecutive: la Corte dei Conti ha espresso il suo parere grazie alla recente deliberazione n.27/2019.

La questione di massima era già stata sollevata dalla Sezione della Corte dei conti della Puglia proprio in considerazione della divisione dei giudici contabili.

Gli orientamenti giuridici

Secondo un primo e consolidato orientamento valorizzando una interpretazione strettamente aderente al tenore letterale delle disposizioni recate dagli artt. 193 e 194 Tuel si ritiene come non possa, per via interpretativa, riconoscersi una differenziata regolazione per i debiti fuori bilancio afferenti a sentenze esecutive.

E come debba, dunque, anche per questi procedersi all’adozione della prescritta deliberazione di riconoscimento. Tale atto, nel caso di specie, assolve alla funzione «non già di riconoscere la legittimità del debito, già verificata in sede giudiziale», ma piuttosto di «ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all’esterno», oltre che di «accertare le cause che hanno generato l’obbligo e le eventuali responsabilità».

Conformi sono le conclusioni della Sezione regionale di controllo per la Campania (cfr. deliberazione n. 66/2018/PAR) chiamata a pronunciarsi su una peculiare richiesta formulata dall’organo straordinario di liquidazione di un ente in dissesto.

Debiti fuori bilancio da sentenze esecutive: la Corte dei Conti ha deliberato

La materia dei debiti fuori bilancio va presidiata da estremo rigore siccome di rilievo. Anche con riguardo all’effettivo rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed alla corretta determinazione dei relativi saldi. La tematica, centrale nella vigenza del sistema incentrato sul patto di stabilità, assume ancor più consistenza con riferimento a quello attuale. Vale a dire il sistema avente ad oggetto il pareggio rispetto al quale rileva come noto, unicamente, l’impegno.

Ciò detto la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia, enuncia il seguente principio di diritto:

«Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall’approvazione da parte del Consiglio dell’ente della relativa deliberazione di riconoscimento».

Secondo il collegio contabile, l’armonizzazione contabile non solo non ha apportato alcuna modifica alla procedura del riconoscimento del debito fuori bilancio da sentenze esecutive. Ma anzi, al paragrafo 9, punto 9.1. dell’allegato 4/2 al Dlgs 118/2011 ha rinforzato l’orientamento rigoroso precisando l’impossibilità di ogni forma di contabilizzazione prima dell’avvenuto riconoscimento da parte dell’organo consiliare.

A questo link il testo completo della Sentenza.