principio-rotazione-appalti-procedura-apertaIl Consiglio di Stato con la sentenza 5 novembre 2019, n. 7539 interviene nuovamente sul principio di rotazione negli appalti, nello specifico in caso di una procedura aperta.


Principio di Rotazione Appalti: con procedura aperta è applicabile? A rispondere a questa domanda è il Consiglio di Stato in una recente Sentenza.

Nel caso specifico, la Società impugnava il provvedimento di aggiudicazione definitiva deducendo:

  • erronea valutazione di congruità dell’offerta dell’aggiudicataria: la stazione appaltante non avrebbe considerato che le giustificazioni prodotte dalla società aggiudicataria in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta determinavano un’offerta economica del tutto diversa da quella originariamente proposta, addirittura con la previsione di un corrispettivo maggiore rispetto a quello (di € 27.000,00) posto a base d’asta, con la conseguenza che l’offerta dell’aggiudicataria finiva con l’essere in rialzo e non in ribasso rispetto al prezzo a base d’asta;
  • violazione dell’art. 36, comma 1, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50: in applicazione del principio di rotazione la società aggiudicataria non sarebbe dovuta essere invitata alla gara quale gestore uscente del servizio, svolto in via continuativa dal 2011.

Principio di Rotazione Appalti con procedura aperta

l’art. 36, comma 7, d.lgs. n. 50 cit. rimette alle Linee guida A.N.A.C. di indicare specifiche modalità di rotazione degli inviti e che le Linee guida n. 4 nella versione adottata con delibera 1 marzo 2018 n. 206 prevedevano (al punto 3.6) che

“La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato. Nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione”,

non può tuttavia dubitarsi che tale prescrizione va intesa nel senso dell’inapplicabilità del principio di rotazione. Nel caso in cui la stazione appaltante decida di selezionare l’operatore economico mediante una procedura aperta, che non preveda una preventiva limitazione dei partecipanti attraverso inviti.

Invece inconciliabile sarebbe il contrasto contenuto nel medesimo paragrafo delle citate Linee Guida laddove è precisato che:

Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento”.

In conclusione deve ragionevolmente ammettersi che il fatto oggettivo del precedente affidamento impedisce alla stazione appaltante di invitare il gestore uscente, salvo che essa dia adeguata motivazione delle ragioni che hanno indotto, in deroga al principio generale di rotazione, a rivolgere l’invito anche all’operatore uscente.

A questo link il testo completo della Sentenza.