Il Sindaco del Comune di Pagani (SA) ha chiesto un parere sull’impatto del Tari e Fondo crediti. E in particolare in merito ai crediti di dubbia esigibilità (FCDE) sulle coperture per il servizio “Ciclo di Gestione dei rifiuti sul territorio comunale”.
La normativa vigente prevede la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio attraverso i proventi derivanti dal ruolo TARI e fondo crediti. Il Comune riferisce che, per effetto della scarsa riscossione, la copertura TARI e fondo crediti. risulta insufficiente e deve garantire ed integrare la copertura dei costi del servizio con entrate ordinarie diverse dalla TARI e fondo crediti.
Tanto premesso, chiede se la TARI vada inclusa o meno tra le entrate soggette a calcolo e svalutazione tramite il FCDE, atteso che attualmente vige il regime transitorio, che consente di applicare il FCDE a previsione solo nel 55% del suo valore liquidato ai sensi di legge (All.4 /2 del D.lgs. n. 118/2011, § 3.3. ed esempio n. 5), entrerà in un regime di calcolo assai più gravoso (95% del valore calcolato nel 2020 ed il 100% dal 2021).
I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 196/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 16 ottobre 2019, hanno fornito regolare riscontro.
Come è noto, il FCDE è uno degli istituti fondamentali della riforma realizzata con in D.lgs. n. 118/2011 (cfr. in particolare l’allegato 4/2, § 3.3. e l’esempio n. 5; art. 167 TUEL). Il FCDE è un fondo crediti obbligatorio che ha la funzione specifica di misurare il valore (fondo rettificativo) di un bene tipicamente in valuta che è il credito, in ragione della capacità di riscossione, senza che in nessun modo si debba distinguere, sotto questo profilo, tra FCDE a preventivo e a consuntivo.
Infatti, secondo il Legislatore, la capacità di riscossione va misurata per entrambi i tipi di FCDE mediante un confronto tra crediti iniziali e riscossioni entro un orizzonte temporale omogeneo preciso e determinato (il quinquennio precedente).
Nel bilancio di previsione serve a ridurre le autorizzazioni di spesa, valutando la capacità degli accertamenti di competenza di tradursi in incassi, in grado di sostenere il pagamento di obbligazioni passive esigibili. Per tale ragione gli accertamenti previsti vengono svalutati tramite un indice legale, calcolato ponendo a denominatore la serie storica degli accertamenti previsionali e quelle delle correlate riscossioni. In tal modo si obbliga l’ente a trovare risorse aggiuntive per realizzare le condizioni di pareggio ai sensi dell’art. 162 TUEL.
A consuntivo, il FCDE è una tecnica rettificativa che mira a correggere il valore nominale dei crediti residui complessivamente confluiti nel risultato di amministrazione, raffrontando la serie storica dei residui inziali (a denominatore) e quella delle riscossioni (a numeratore). Anche a consuntivo, il FCDE è dunque un istituto prudenziale la cui funzione è rendere il risultato di amministrazione capace di rappresentare la distanza che vi è tra debiti esigibili e capacità dei crediti, anch’essi esigibili, di tradursi in cassa per sostenere i pagamenti (artt. 186-188 TUEL).
A questo link alcuni chiarimenti in merito al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità dal 2021.
Tuttavia, gli effetti contabili, a consuntivo, non sono solo quelli di riduzione della capacità di impegnare spesa. Ma anche di creare apposite riserve di valore da impiegare in futuro a fronte di eventi rischiosi per l’equilibrio di bilancio. Tecnicamente, il FCDE si traduce in un accantonamento che riduce la parte disponibile (Riga E) del risultato di amministrazione (art. 187 TUEL), con un duplice effetto:
1) diminuire la spesa autorizzabile nell’esercizio successivo tramite la quantificazione dell’avanzo/disavanzo di Riga E da applicare nel successivo bilancio di previsione;
2) creare una riserva in grado di rendere neutro, in futuro, l’eventuale stralcio di residui attivi inesigibili in senso economico
In buona sostanza il FCDE è un istituto che opera sul terreno “macro” del raggiungimento effettivo. Gli equilibri di bilancio, consentendo di raggiungere (o di programmare il raggiungimento) il saldo di equilibrio nella continuità degli esercizi finanziati.
La Corte costituzionale, nella sentenza n. 279/2016, ha infatti precisato che il FCDE mira a far sì che, nella continuità di bilancio. L’autorizzazione di spesa negli esercizi successivi sia in grado di assorbire le “minusvalenze” da intempestiva riscossione; si tratta cioè di garantire un equilibrio effettivo di bilancio sul piano del bilancio complessivamente considerato, attraverso una riclassificazione del risultato di amministrazione (artt. 187 e 188 TUEL) e del saldo di equilibrio per competenza (art. 162 TUEL).
La norma da ultimo citata disciplina le modalità di determinazione del prelievo presso l’utenza. Segnatamente stabilisce obblighi e potestà di determinazione della tariffa nei confronti dell’utenza; il FCDE, invece, come si è dimostrato, è un istituto giuridico e contabile che riguarda il bilancio complessivamente considerato e la costruzione dei saldi, a previsione e a consuntivo, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri effettivi nella continuità degli esercizi finanziari (cfr. in senso conforme SRC Sicilia n. 113/2016/PAR). Pertanto, fermo restando i criteri di calcolo dell’importo minimo della TARI, resta inteso che sul piano dei saldi di bilancio.
Il Comune è tenuto a rispettare l’art. 162 TUEL e pertanto, se a causa delle svalutazioni effettuata su classi di crediti ragionevolmente individuati. Esso non è in grado di raggiungere il pareggio, dovrà comunque assicurare le risorse mancanti. Infatti, il Comune non può sottrarsi agli effetti svalutativi e alla necessità di ulteriori coperture mediante un ragionamento legato alle funzioni o caratteristiche storiche della TARI comunale.
Non può cioè addurre nessun ragionamento svalutativo analitico, in relazione alle caratteristiche del tributo o dei creditori, ma deve attenersi ai criteri di legge, trattandosi di un fondo rischi “atipico” correlato ad un rischio di organizzazione e determinato su basi standard e storiche.
Pertanto, secondo la Corte dei Conti della Campania, in caso di parziale riscossione della TARI.
Il Comune non può effettuare ulteriori svalutazioni analitiche in relazione al mancato gettito fiscale, ma deve garantire la copertura delle risorse mancanti, ai fini del rispetto del pareggio di bilancio, attraverso il solo ricorso al FCDE.