Una sentenza del tribunale di Trapani si esprime sul caso di un lavoratore che aveva partecipato a una selezione online, senza possedere i titoli richiesti.
Licenziamento per candidati senza requisiti: ad esprimersi su questa casistica, verificando se ci siano o meno i presupposti per un eventuale risarcimento, è la Sentenza n.522-2019 del Tribunale di Trapani.
Nel caso specifico, il candidato aveva partecipato alla selezione indetta da una società per il reperimento di un Direttore Generale.
Il candidato aveva sottoscritto apposita autocertificazione sui requisiti per partecipazione alla selezione. Ma non tutto, a quanto pare, era in regola.
Licenziamento per candidati senza requisiti
Infatti, dopo quasi due mesi, la società che ha fatto ricorso, comunicò l’avvio del procedimento volto all’annullamento d’ufficio, poichè si riscontrava
“il mancato possesso, da parte del candidato, del requisito richiesto, a pena di esclusione, dall’art. 2 lett. b punto a) dell’Avviso, avendo [costui] iconseguito la laurea in lingue, non contemplata tra i titoli necessari per la partecipazione alla procedura di selezione”.
Al ricorso del candidato ha, infine, risposto il tribunale. Secondo i giudici, la procedura si è svolta correttamente, in quanto i criteri selettivi erano stati ben delineati. Pertanto, vi è stata una violazione dei detti criteri al momento della stipula del contratto.
Fra i requisiti richiesti, vi era il possesso di un diploma di laurea in talune materie ben specificate nell’avviso.
Risulta irrilevante il fatto (anch’esso valorizzato in ricorso) che l’avviso di selezione non prevedeva i detti requisiti “a pena di esclusione”. Dall’annuncio pubblicato, infatti, si poteva comprendere senza possibilità di errore il fatto che la procedura era aperta solo ai possessori dei titoli menzionati.
Per questo il candidato ha partecipato, senza averne i requisiti, a una procedura selettiva rivolta ad altri soggetti. E, sapendo di non avere i titoli richiesti, non può avanzare pretese risarcitorie.
Come riporta, infatti, l’articolo 1227 del codice civile,
«se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate», e «il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza».
A questo link il testo completo della Sentenza del Tribunale.