Richiedere per una procedura di gara telematica (e-procurement) un contributo per l’utilizzo di una piattaforma digitale è legittimo oppure no?
Gare Telematiche, richiesta contributo spese è illegittima?
L’ANAC, nel caso in esame, ha svolto un’indagine ad ampio raggio sull’attività contrattuale di ASMEL Consortile S.c. a r.l. (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali), attualmente costituita interamente da soggetti pubblici, operante a supporto di numerosi enti locali.
Secondo l’Autorità, i proventi di Asmel provengono da corrispettivi corrisposti da aggiudicatari di gare commissionate dai Comuni consorziati, in genere nella misura dell’1,5% del valore dell’appalto, con aggiramento del divieto di cui all’art. 41, comma 2-bis, del d.lgs. n. 50/2016, ossia del divieto di porre a carico dei concorrenti, nonché degli aggiudicatari, i costi connessi alla gestione di piattaforme telematiche.
A questo link potete consultare un approfondimento completo sul tema “gare telematiche”.
Gare Telematiche: richiesta contributo spese
Per quanto riguarda l’utilizzo della piattaforma telematica di ASMEL e relativi oneri economici posti a carico degli aggiudicatari delle gare espletate tramite la centrale di committenza ASMEL Consortile S.c.a r.l., in merito al divieto previsto dall’art. 41, comma 2-bis, del d.lgs. n. 50/2016, la stessa ASMEL ha rappresentato che – a seguito di determina del Consigliere delegato del 15.5.2017 –
“dal corrispettivo in capo agli aggiudicatari viene espunto e posto in capo ai soci il valore di 0.35%. Il costo degli altri servizi resta così nella misura dell’1%…”.
Ritenendo di conformarsi in tal modo a quanto disposto dal comma 2-bis sopracitato.
Al riguardo si ritiene, tuttavia, che tale assunto non sia di per sé idoneo a sanare la ritenuta illegittimità della riscossione a carico dell’aggiudicatario, non potendosi riscontrare alcuna esimente nella riduzione parziale dell’ammontare dell’illegittimo contributo posto in capo all’aggiudicatario.
Pur ammettendo che ASMEL S.c. a r.l. si sia in seguito uniformata al disposto del comma 2-bis dell’art. 41 del d.lgs. n. 50/2016 e che solo alcuni associati non si siano negligentemente informati sul cambiamento relativo all’attribuzione dei costi di gara in capo all’aggiudicatario, tale pretesa, almeno fino al 12.11.2018, in assenza di espressa previsione di legge, nazionale o regionale, non può in alcun caso giustificarsi, sia pure se finalizzata a fornire alla stazione appaltante un rimborso, anche in via forfettaria, delle spese di gestione.
In tale caso vale rimarcare che dovrebbe essere la stessa Associazione a vigilare affinché i bandi di gara dei propri associati siano conformi al dettato normativo che non prevede, in maniera assoluta, tale modalità di attribuzione delle spese di gara a carico dell’aggiudicatario.
A questo link il testo completo della Delibera ANAC.