La Commissione Tributaria Provinciale di Milano si è soffermata su un punto importante: la Fattura con descrizione generica è illegittima? Ecco la risposta.
La Fattura con descrizione generica è illegittima? A rispondere è la CTP di Milano.
Ecco specificato l’orientamento della giurisprudenza che si va sempre più consolidando, sottolineando l’importanza della corretta e scrupolosa compilazione dei documenti di acquisto.
Fattura con descrizione generica: illegittima?
La Commissione tributaria provinciale di Milano, con la sentenza n. 2897/05/2019, ha stabilito che non ha rilevanza fiscale la fattura riportante una descrizione generica del servizio effettuato.
Il committente non può dunque operare la deduzione del costo ai fini delle imposte sui redditi per esercitare la detrazione della relativa Iva. Il caso analizzato dai giudici riguardava l’indicazione in fattura della locuzione “lavorazioni di terzi”, senza che venisse espresso nell’oggetto del documento un maggiore dettaglio dei servizi prestati.
Inoltre il committente non aveva fornito ai verificatori, se non in sede di accertamento con adesione, ulteriore documentazione esplicativa delle operazioni realizzate.
Lo aveva già detto anche la Cassazione
In base anche agli orientamenti precedenti della Cassazione, pertanto, per procedere ad una più tranquilla deduzione del costo di acquisto di beni e servizi nonché alla detrazione della relativa IVA, è bene che il fornitore abbia ad indicare puntualmente in fattura quali sono i servizi prestati o i beni ceduti.
Infine si ricorda che l’art. 21 del D.p.r. 633/72 richiede, alla lettera g, che in fattura siano indicati natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti l’oggetto dell’operazione.