legge-104-detrazioni-auto-elettricheLegge 104, detrazioni su auto elettriche e ibride: arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. Ecco tutti i dettagli.


Legge 104, detrazioni auto elettriche e ibride. L’Agenzia delle Entrate risponde, in maniera informale, ad uno dei dubbi che da tempo attanaglia i contribuenti disabili, e lo fa cogliendo l’occasione di un interpello trasmesso alla propria rivista telematica.

Ecco le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.

Detrazioni Legge 104 su auto elettriche e ibride

La normativa sulla agevolazione fiscale per acquisto auto disabili con iva al 4% al momento sembrerebbe escludere l’agevolazione per i veicoli elettrici. Ma l’Agenzia delle Entrate offre, in una risposta informale che attende la pubblicazione ufficiale in un documento, un’interpretazione diversa. E questo permetterebbe di sanare lo svantaggio per gli automobilisti con disabilità che si sono sempre visti applicare la normale iva al 22%.

Alcune specifiche categorie di disabili tra cui quelli tutelati ai sensi della legge 104, possono portare in detrazione Irpef la spesa per l’acquisto di veicoli rientranti in specifici parametri.

Sugli stessi è inoltre prevista l’applicazione dell’IVA al 4% in luogo dell’aliquota ordinaria del 22%.

Le agevolazioni fiscali per i soggetti con disabilità si applicano tuttavia soltanto in quota parte nel caso di acquisto di veicoli green: si potrà fruire soltanto della detrazione Irpef del 19%, calcolata su un massimo di 18.075,99 euro e non anche dell’IVA ridotta del 4% nel caso di acquisto di auto elettriche.

Se si decide di acquistare un’auto ibrida, invece, l’agevolazione IVA prevista dalla legge 104 si applica esclusivamente qualora la cilindrata del motore termico sia fino a 2.000 centimetri cubici, se alimentato a benzina, a 2.800 centimetri cubici se alimentato a diesel.

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E se l’agevolazione spettasse per errore?

L’Agenzia delle Entrate ha anche chiarito già in precedenza che se il contribuente non ha diritto a usufruire dell’aliquota agevolata e ne risulta titolare, deve comunicare l’assenza di tale diritto alla direzione provinciale dell’Agenzie territorialmente competente. Anche attraverso le medesime modalità e con le identiche informazioni presenti nell’istanza di interpello.

Sarà l’ufficio delle Entrate a recuperare la differenza di imposta non versata.