case-rurali-ristrutturabili-prima-del-1977Lo decide il TAR del Piemonte: sono considerate case rurali ristrutturabili anche quelle prima del 1977. Scopriamone di più.


Case Rurali: ristrutturabili anche quelle prima del 1977. Questo è il principio di diritto enunciato dal TAR Piemonte, con la sentenza n. 687/2019.

Il TAR ha infatti affrontato la problematica della destinazione residenziale degli edifici costruiti prima della Legge n. 10/1977.

Con l’entrata in vigore della L. 10/1977 è stato introdotto il principio della onerosità della concessione edilizia, attraverso l’affermazione del principio secondo cui

“Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere è subordinata a concessione da parte del sindaco, ai sensi della presente legge”

nonché del principio secondo cui

“La concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione”.

Nel caso specifico, la proprietaria del fabbricato ad uso abitativo sito in zona agricola, acquistato in forza di atto pubblico di compravendita, chiedeva all’amministrazione comunale il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di lavori di restauro e di risanamento conservativo del predetto fabbricato.

Case Rurali: ristrutturabili anche quelle prima del 1977

Secondo il Comune, al fine di stabilire se un determinato intervento edilizio avente ad oggetto un immobile preesistente comporti o meno il pagamento del contributo di costruzione, l’amministrazione è tenuta, nell’ordine:

  • ad accertare la destinazione d’uso “in atto” dell’immobile oggetto dell’intervento;
  • a verificare se la realizzazione dell’intervento progettato produrrà un aumento del carico urbanistico di carattere qualitativo (modifica della destinazione d’uso) o quantitativo (incremento della superficie o della volumetria, tale da determinare un aumento del fabbisogno di dotazioni territoriali);
  • infine, a riscontrare l’eventuale ricorrenza di uno dei casi di esenzione previsti dall’art. 17 comma 3 DPR 380/2001.

Tuttavia, i giudici della Sezione II del TAR Piemonte hanno annullato il provvedimento. Con il quale il comune aveva richiesto il pagamento del contributo di costruzione per l’intervento di restauro. E di risanamento conservativo da parte di un acquirente privo della qualifica di imprenditore agricolo.

Solo per le residenze rurali realizzate dopo il gennaio del 1977, data di entrata in vigore della legge n. 10/1977, l’utilizzo civile da parte di soggetti privi della qualifica di imprenditore agricolo può essere considerato una modifica di destinazione d’uso (con relativi oneri e divieti).

Spiegano i giudici che anche la suddivisione tra i vari usi prevista dall’articolo 23-ter del DPR n. 380/2001 e l’articolo 32, comma 1, dello stesso Testo unico dell’edilizia non hanno rilevanza sugli interventi realizzati prima del gennaio 1977, soprattutto su quelli senza opere, poiché il carico urbanistico correlato ad una abitazione di tipo “rurale” rispetto ad una abitazione di tipo “civile” è il medesimo.

A questo link il testo completo della Sentenza del TAR.