obbligo-gestione-associata-piccoli-comuni-consultaObbligo Gestione Associata Piccoli Comuni: la Consulta, con decisione n. 33 del 24.01.2019, ha deciso che la norma è incostituzionale. Ecco i dettagli.


Obbligo Gestione Associata Piccoli Comuni, per la Consulta è incostituzionale.

La Corte Costituzionale, con decisione n. 33 del 24.01.2019, depositata il 4.03.2019, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 28, Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78.

Obbligo Gestione Associata Piccoli Comuni, la Consulta si è pronunciata

Si tratta di situazioni dalla più varia complessità che però – secondo la sentenza – meritano attenzione. Perché il sacrificio imposto all’autonomia comunale non realizza quei risparmi di spesa cui è finalizzata la normativa stessa.

Nello specifico la Consulta ha posto il veto:

“nella parte in cui non prevede la possibilità, in un contesto di Comuni obbligati e non, di dimostrare, al fine di ottenere l’esonero dall’obbligo, che a causa della particolare collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio ambientali, del Comune obbligato, non sono realizzabili, con le forme associative imposte, economie di scala e/o miglioramenti, in termini di efficacia ed efficienza, nell’erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento”.

Le norme censurate, infatti, violerebbero le garanzie sostanziali e procedurali fissate dalla Costituzione a tutela dell’autonomia regolamentare e organizzativa comunale. Infatti, il potere regolamentare dei piccoli Comuni verrebbe «compresso orizzontalmente per tutte le funzioni assegnate, indipendentemente da ogni valutazione in merito all’ambito territoriale più idoneo alla loro gestione».

Vi sarebbe, infine, l’irragionevolezza e contraddittorietà delle norme censurate. In quanto sarebbe non dimostrata la inefficienza e diseconomicità della gestione amministrativa dei piccoli Comuni, così come sarebbe non corretta la presunzione di risparmio legata alla gestione delle funzioni su scala sovra-comunale.

Effetto che, invece, potrebbe valere per l’erogazione di alcuni pubblici servizi, mentre tale «approccio non può essere esteso alle funzioni in senso proprio né, tantomeno, a tutte le funzioni fondamentali» senza, quantomeno, una verifica casistica.

A questo link il testo completo della Sentenza.