bonus-rioccupazione-2019-a-chi-spettaBonus Rioccupazione 2019 a chi spetta? Ecco in cosa consiste l’incentivo e chi ne può beneficiare: tutti i dettagli.


I chiarimenti in un documento Inps. L’incentivo consiste in un contributo mensile pari al 50% della Cigs che sarebbe spettata al lavoratore se non si fosse rioccupato, in caso di assunzione con contratto subordinato, a tempo indeterminato o a termine, a tempo pieno o parziale.

Che cos’è?

L’assegno di ricollocazione si configura come una misura di politica attiva del lavoro rivolta a una platea circoscritta di destinatari cui, dal 2018, si sono aggiunti anche i lavoratori cassaintegrati, alle condizioni più avanti illustrate.

La misura consiste in una somma, graduata in funzione del profilo personale di occupabilità dei soggetti. E del tipo di contratto di lavoro cui si riconosce l’esito occupazionale, finalizzata a facilitarne il reinserimento nel mondo del lavoro. L’assegno, il cui importo varia da 250 euro a 5.000 euro, viene coordinato dall’ANPAL. Ed è riconosciuto al soggetto erogatore che ha fornito il servizio, solo a risultato occupazionale acquisito.

In sede di prima applicazione, l’assegno ha riguardato i soggetti disoccupati, percettori della NASpI da almeno 4 mesi, che ne hanno fatto richiesta al Centro per l’Impiego o, telematicamente, attraverso il “Sistema informativo unitario” (SIU) del portale dell’ANPAL.

Successivamente, il D.lgs n. 147/2017 ha esteso la platea dei potenziali destinatari dell’assegno di ricollocazione anche ai beneficiari del Reddito di Inclusione (ReI); per questi ultimi, il progetto personalizzato deve prevedere la stipula del patto di servizio di cui all’articolo 20 del D.lgs n. 150/2015.

Bonus Rioccupazione 2019: a chi spetta?

La misura spetta ai lavoratori che hanno chiesto ed ottenuto l’AdrCigs. L’assegno di ricollocazione del valore da 250 a 5.000 euro. Spendibile esclusivamente presso i servizi per l’impiego, pubblici e privati. Per ottenere un servizio di assistenza intenso per la ricerca di un lavoro – nelle ipotesi d’intervento della Cigs per le causali di riorganizzazione e/o di crisi aziendale.

In particolare spetta se durante il periodo in cui usufruisce del servizio di assistenza intensivo in conseguenza dell’AdR, il lavoratore ha l’assunzione da un nuovo datore di lavoro, cioè che non ha assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con l’impresa in Cigs presso cui è già occupato.

In tale ipotesi viene conseguentemente a cessare il rapporto di lavoro tra il lavoratore cassaintegrato e l’azienda dalla quale precedentemente dipendeva e che è stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale.