Versamento rateale dei contributi sospesi area sisma: resta ferma la facoltà di avvalersi della trattenuta mensile sullo stipendio o sulla pensione operata direttamente dal sostituto d’imposta.
Il pagamento della contribuzione sospesa nel 2017 per i contribuenti coinvolti nelle aeree del sisma del Centro Italia 2016/2017 potrà essere versata in 120 rate mensili a partire dal 15 Ottobre 2019, resta ferma la facoltà di avvalersi della trattenuta mensile sullo stipendio o sulla pensione operata direttamente dal sostituto d’imposta.
Versamento rateale dei contributi sospesi area sisma
Lo rende noto l’Inps con il messaggio numero 2778/2019 con il quale l’ente previdenziale integra le informazioni fornite nel messaggio 1662/2019 dopo le modifiche apportate dal Dl 32/2019 convertito con legge 55/2019 che ha spostato il termine per il versamento dei contributi sospesi dal 1° giugno 2019 al 15 Ottobre 2019.
Il nuovo termine riguarda sia coloro che intendono versare in unica soluzione. Oppure in 120 rate mensili di pari importo senza applicazione di interessi e sanzioni.
In tal caso, tuttavia, la novella legislativa ha previsto che il numero di rate decorra dall’originario termine di giugno. Pertanto ad ottobre gli interessati dovranno versare l’importo corrispondente alle prime cinque rate.
Versamento mediante trattenute mensile
Resta ferma, inoltre, la facoltà di chiedere il versamento mediante trattenute mensile per i pensionati e i dipendenti dell’Inps sulla pensione o sullo stipendio. In questa ipotesi l’Istituto, in qualità di sostituto di imposta, provvederà ad effettuare la trattenuta relativa alle imposte sospese e dovute dall’interessato. E al conseguente versamento all’erario per conto del richiedente.
Per effetto della modifica normativa, l’istanza va presentata entro il 15 ottobre 2019. Al fine di poter usufruire della rateizzazione, senza sanzioni e interessi, nella misura massima di 120 rate a decorrere dal mese di giugno.
L’Inps provvederà ad effettuare le trattenute sulla prestazione e il conseguente versamento a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza sulla prima rata/mensilità utile della pensione o della retribuzione, sia per le istanze acquisite prima del 18 giugno 2019, data di entrata in vigore della legge n. 55/2019, di conversione del decreto-legge n. 32/2019, sia per quelle presentate a decorrere dalla predetta data.
Ove l’istanza sia presentata successivamente il 15 ottobre 2019 il numero delle rate sarà ridotto del corrispondente numero di mesi di ritardo. Fermo restando che il versamento delle ritenute riferite a periodi antecedenti l’istanza rimane di esclusiva competenza dell’interessato. Ivi incluso il versamento di sanzioni e interessi previsti dalla legge.
Ricostruzione post sisma e Superbonus 110%: guida dell’Agenzia delle Entrate.
La solita porcata all’italiana, a me hanno già fatto la trattenuta con cedolino pensione mese di agosto.. Dovrei versare €6038,93 in base al loro prospetto per 120 rate , invece considerando la rata addebitata ne dovrei versare € 6190,80 con una differenza di€ 151,87 a mio sfavore . Sono stato all’ inps ma mi è stato risposto che loro non sono a conoscenza della legge sblocca cantieri , ma conoscono solo circolari inps.dove non si parla di proroga.Purtroppo il funzionario con il quale ho parlato non ha voluto sentire le mie ragioni. Inps sede di Teramo