contratto-apprendistatoIl contratto di apprendistato è un contratto di lavoro che prevede un periodo di formazione iniziale e prevede tre distinte tipologie di rapporto.


Il Jobs Act e il D.Lgs. n. 81/2015 disciplinano questa tipologia contrattuale. Il contratto di apprendistato si suddivide in tre tipologie:

  • Per qualifica professionale;
  • Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
  • Apprendistato di alta formazione e ricerca.

Ecco qui di seguito la guida completa a tutto ciò che c’è da sapere sul contratto di apprendistato.

 

Cos’è un contratto di apprendistato

Si definisce contratto di apprendistato, un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani. La sua funzione è quella di adeguare la professionalità del lavoratore alle esigenze del mercato del lavoro oltre a favorire l’occupazione delle giovani generazioni.

 

Le differenze tra le tre tipologie

Nell’apprendistato professionalizzante la formazione realizzata dal datore e svolta in azienda è integrata dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna al luogo di lavoro. E’ anch’essa disciplinata da regioni e province autonome. Qui durata e modalità di erogazione del patto formativo sono stabilite dai CCNL o da accordi interconfederali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più adatte.

Nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale accanto alla formazione svolta in azienda si affianca quella realizzata dalle istituzioni formative regionali. I contenuti formativi sono disciplinati da regioni e province autonome, e in assenza di regolamentazione regionale, la disciplina è rimessa al Ministero del Lavoro.

Per ultimo, nell’apprendistato di alta formazione e ricerca i profili formativi e la durata del contratto sono fissati da regioni e province autonome. Ovviamente tenendo conto delle associazioni territoriali dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca. In assenza di regolamentazione regionale la formazione è disciplinata da un apposito decreto ministeriale, il D.M. 12 ottobre 2015.

 

Le cose in comune fra le tre

A prescindere dalla tipologia di apprendistato esistono alcune regole comuni, quali:

  • Il contratto deve riportare anche in forma sintetica il piano formativo individuale;
  • Obbligo di determinare un tutor aziendale;
  • Agli apprendisti maggiorenni si applicano le stesse norme in materia di orario di lavoro applicate ai lavoratori dipendenti;
  • Per gli apprendisti minorenni l’orario di lavoro massimo è di 8 ore giornaliere e 40 ore settimanali di lavoro, oltre al divieto di lavoro notturno tra le 22 e le 6;
  • A livello retributivo, l’apprendista può essere inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto a quello attribuito dal CCNL ad un lavoratore con la stessa mansione;
  • Divieto di retribuire l’apprendista a cottimo;
  • Nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e in quello di alta formazione e ricerca il datore è esonerato dal retribuire le ore di formazione svolte nell’istituzione formativa (per quelle a carico dell’azienda invece è riconosciuto il 10% della retribuzione che sarebbe dovuta).

 

A chi è rivolto?

I contratti di apprendistato in genere sono rivolti ai giovani ma con il Jobs Act è stata data la possibilità di assunzione anche a disoccupati percettori di sussidi di disoccupazione:

  • NASPI;
  • ASDI;
  • Dis-Coll;
  • Mobilità senza limiti di età.

E’ stato fatto principalmente per favorire il reinserimento dei suddetti lavoratori nel mercato del lavoro.

 

Contratto professionalizzante

In questo tipo di contratto sono i CCNL (o organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale) a stabilire durata modalità di erogazione della formazione.

Tale formazione, realizzata dal datore e svolta in azienda, è integrata dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna al luogo di lavoro. Essa è disciplinata da regioni e province autonome.

L’apprendistato professionalizzante può essere svolto da giovani con età compresa tra i 18 e i 29 anni, con il limite minino che scende a 17 se il richiedente è in possesso di una qualifica professionale. Inoltre, possono essere assunti con questa tipologia anche i lavoratori beneficiari dell’indennità di disoccupazione o in mobilità.

In base al titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione, cambia il monte ore riservate alla formazione:

  • 120 ore per chi:
    1. Non ha alcun titolo di studio;
    2. E’ in possesso di licenza elementare;
    3. E’ in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado;
  • 80 ore per chi ha un diploma di scuola secondaria di secondo grado:
    1. Di qualifica;
    2. Di istruzione e formazione professionale;
  • 40 ore per gli apprendisti in possesso:
  1. Di laurea;
  2. Di un titolo di studio equivalente alla laurea.

La durata del contratto è fissata dagli accordi interconfederali e dai CCNL ma in ogni caso non può:

  • Superare i 3 anni nei casi più generali;
  • Superare i 5 anni per i profili professionali che individuano la figura dell’artigiano, anch’essi stabiliti dai CCNL;
  • Essere inferiore a 6 mesi.

 

Contratto per qualifica e il diploma professionale

In questa tipologia di contratto, accanto alla formazione svolta in azienda si affianca quella realizzata dalle istituzioni formative regionali. I contenuti formativi sono disciplinati da regioni e province autonome, e in assenza di regolamentazione regionale, la disciplina è rimessa al Ministero del Lavoro.

Per attivare l’apprendistato, il datore sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa cui lo studente è iscritto. La durata e il contenuto del patto formativo, da realizzarsi in azienda, è stabilito all’interno del sopracitato protocollo. La qualifica professionale potrà essere triennale oppure portare ad un diploma professionale.

L’obiettivo di questa tipologia di apprendistato è quello di consentire a chi è ancora impegnato in percorsi di studio e formazione di avere un’esperienza pratica nel mondo del lavoro. Per questo è rivolto a giovani con un età compresa tra 15 e 25 anni

Per quanto riguarda la formazione esterna, essa è impartita dall’istituzione formativa cui lo studente è iscritto e:

  • Non può eccedere il 60% dell’orario ordinamentale, per il secondo anno;
  • Non può eccedere il 50% per il terzo e il quarto anno; questo limite vale anche per l’anno successivo, in quanto finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica.

Per quanto riguarda la durata, il limite minimo anche qui è di 6 mesi, mentre il limite massimo varia a seconda della qualifica o del titolo da conseguire:

  • E’ 3 anni (4 in caso di diploma), con possibile proroga di un anno, per:
    1. I contratti per qualifica;
    2. Il diploma di istruzione seconda superiore;
    3. Il certificato di specializzazione tecnica superiore;

Un vantaggio non indifferente è che, al termine del rapporto contrattuale, lo stesso può essere trasformato in apprendistato professionalizzante.

 

Contratto per alta formazione e ricerca

Nell’apprendistato di alta formazione e ricerca i profili formativi e la durata del contratto sono fissati da regioni e province autonome. Ovviamente tenendo conto delle associazioni territoriali dei datori e dei lavoratori, delle università, degli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca. In assenza di regolamentazione regionale la formazione è disciplinata da un apposito decreto ministeriale, il D.M. 12 ottobre 2015.

Questo tipo di apprendistato ha come obbiettivo quello di permettere il conseguimento del diploma di istruzione secondaria, la laurea, un master, il dottorato di ricerca e il praticantato per l’accesso agli ordini professionali.

Può rappresentare una valida opzione per il conseguimento del diploma o una certificazione tecnica, in quanto può agevolare l’ingresso dei giovani impegnati nelle aree di ricerca delle aziende. Pertanto un rapporto del genere può essere compiuto da ragazzi di età compresa tra i 18 e i 28 anni.

La formazione in azienda, a carico del datore di lavoro, è definita con apposito protocollo. Il suddetto è definito con l’istituzione cui lo studente è iscritto o con l’ente di ricerca in questione. L’attività formativa esterna all’azienda è invece svolta nell’istituzione a cui lo studente è iscritto e non può essere superiore al 60% dell’orario ordinamentale.

La durata di questo tipo di apprendistato varia sulla base del titolo di studio che si intende conseguire. In ogni caso, generalmente non è inferiore alla durata del corso di studio e può essere addirittura superiore. Tutto ciò è disciplinato dalle istituzioni scolastiche che rilasciano il titolo di studio e dalle Regioni.

 

Apprendistato senza limiti di età

Come detto in precedenza, con il Jobs Act, precisamente nell’art. 47, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015, è stato permesso ai datori di lavoro di assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, un lavoratore beneficiario di una qualsivoglia trattamento di disoccupazione.

Questo è stato fatto per garantire la riqualificazione del disoccupato, apprendendo un nuovo mestiere e quindi reinserirsi nel mercato del lavoro.

Questo tipo di contratto segue le stesse regole del normale contratto professionalizzante, ovvero di durata triennale, finalizzato alla formazione dell’apprendista.

E’ chiaro che il piano formativo, che anche qui segue le indicazioni del CCNL di riferimento, deve tendere:

  • O ad una maggiore qualificazione rispetto quella già posseduta;
  • O ad una nuova qualificazione.

 

La retribuzione

La retribuzione, ha degli elementi che possono far variare tale valore, quali:

  • Tipologia dell’apprendistato;
  • Qualifica da conseguire;
  • Il livello di inquadramento professionale, che non può essere al di sotto di più di 2 livelli rispetto a quelli di un lavoratore che ha la stessa mansione.

In linea generale, questi sono i lavori in gioco:

  • Apprendistato professionalizzante:
    In questo caso il CCNL di riferimento stabilisce che la collaborazione deve essere obbligatoriamente retribuita con uno stipendio. Quanto alla retribuzione, in linea di massima si parte dal 60% fino ad arrivare al 100% dei dipendenti di pari livello. Può infatti crescere durante gli anni andando così a ridurre o colmare il divario con gli altri;
  • Apprendistato per qualifica e diploma professionale:
    In questo caso l’apprendista percepisce un’indennità annua di circa 2mila o 3mila euro, rispettivamente se minorenne o maggiorenne;
  • Apprendistato di alta formazione e ricerca:
    Qui è difficile dare un valore certo, in qunato dipende tuto dal contratto stipulato tra gli enti e le aziende per il fine formativo, dal CCNL e dal livello di inquadramento.

 

Vantaggi dell’apprendista

L’apprendista ha diritto, così come tutti i lavoratori dipendenti:

  • Alla copertura assistenziale in caso di malattia e di maternità;
  • Alle assicurazioni contro le malattie, l’invalidità, la vecchiaia e gli infortuni sul lavoro;
  • Agli ammortizzatori sociali non ordinari ( la cosiddetta NASPI), in caso di crisi dell’impresa;
  • Alla copertura previdenziale;
  • All’ANF (l’assegno per il nucleo familiari).
  • In caso di sospensione involontaria dell’apprendistato superiore a 30 giorni, l’apprendista può prolungare il periodo di apprendistato.

 

Agevolazioni per il datore di lavoro

I datori di lavoro che assumono con contratto di apprendistato possono beneficiare di importanti agevolazioni. Ecco qui una lista di tutti i vantaggi:

  • Per chi assume apprendisti professionalizzanti è previsto un sgravio contributivo al 50%, ma solo per 3 anni;
  • In caso di trasformazione di dell’apprendistato in un contratto a tempo indeterminato, c’è la possibilità di un aliquota agevolata, pari al 10%;
  • Se il datore di lavoro non ha più di 9 dipendenti, lo sgravio contributivo è pari al 100% nei primi 3 anni di contratto. Perciò deve solo la NASPI al 1,6%
  • Gli apprendisti assunti non rientrano nel conteggio del numero di disabili da assumere per legge;
  • Come detto prima, l’apprendista può essere inquadrato con una posizione più bassa di 2 livelli rispetto a quella prevista per la stessa mansione.
  • Il datore di lavoro ha molti incentivi come la Garanzia Giovani o la partecipazione di bandi ad hoc;
  • Se il l’apprendista è in mobilità, l’azienda può beneficiare di un regime contributivo agevolato, pari al 10% del proprio salario per 18 mesi di contratto. Inoltre, è previsto un incentivo del 50% dell’indennità di mobilità, se percepita dal lavoratore, per un periodo di un anno (2 anni se il lavoratore ha più di 50 anni).

I vantaggi per chi assume un lavoratore disoccupato

Dal punto di vista contributivo, i vantaggi sono maggiori per chi assume un apprendista over 29. Tra questi vantaggi però non è previsto l’ulteriore beneficio di 12 mesi per chi trasforma il contratto da apprendistato a contratto a tempo indeterminato.

Un altro vantaggio è che, riguardo l’obbligo di assunzione di un disabile, il datore di lavoro che avrà assunto un apprendistasenza limiti di età potrà beneficiare del rinvio dell’obbligo d’assunzione del disabile, per tutto il periodo formativo.

Un ulteriore vantaggio prevede la possibilità, per il datore di lavoro, di recedere dal rapporto di lavoro prima della scadenza contrattuale.

Questo, sostituendo in caso il preavviso con la relativa indennità contrattuale, oppure facendo proseguire l’attività lavorativa per tutto il preavviso. In quest’ultimo caso, la retribuzione e la contribuzione rimangono invariate.