Reintrodotto l’obbligo denuncia fiscale per la vendita degli alcolici: la novità è frutto della legge di conversione del Decreto Crescita.
Si rende noto ai Comuni che, con previsione introdotta dal comma 1 dell’art. 13 bis del d.l. n. 34/2019 (“Decreto crescita”), convertito, con modificazioni, dalla l. n. 58/2019, si vede reintrodotta l’obbligatorietà, per gli esercizi commerciali, della denuncia fiscale per la vendita degli alcolici.
Obbligo denuncia fiscale per la vendita degli alcolici
Nello specifico viene ripristinata l’obbligatorietà della denuncia anche per:
- gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico,
- gli esercizi ricettivi
- e i rifugi alpini
che, con legge 127/2017, si vedevano esentati da tale adempimento.
L’esonero riguardava, come specificato da specifica Nota dell’Agenzie delle Dogane e dei Monopoli, tutte le situazioni di vendita dei prodotti alcolici al consumatore finale, a prescindere dalla modalità di commercializzazione, incluse quindi anche le attività temporanee di vendita all’interno di sagre, fiere, mostre.
L’obbligo di denuncia fiscale è dunque reintrodotto per tutte queste categorie di attività a decorrere dal 30 giugno 2019, data di entrata in vigore della Legge, per cui si invitano i Comuni a richiederla in fase di presentazione delle istanze.
Per garantire uniformità di disciplina agli esercizi di vendita per i quali ricorrono le medesime condizioni giustificative, è da ritenersi parimenti esclusa dall’obbligo di denuncia la somministrazione di bevande alcoliche nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli privati.
Resta fermo l’obbligo di denuncia di attivazione nonché di correlata licenza fiscale per gli esercenti la vendita all’ingrosso, ivi compresi quelli esonerati ex art. 29, comma 3, del D.Lgs. n.504/95 che gestiscono i depositi a scopo di vendita.